Il Decreto “Mille proroghe” (D.L. 183/2020, convertito nella L. 21/2021) ha prorogato al 31.12.2021 il termine finale del periodo di sospensione di tutti (o quasi) i termini relativi alle agevolazioni “prima casa”.
E che cosa significa ciò?
Significa che chi compra una abitazione chiedendo le agevolazioni prima casa ha ora ancora più tempo per adempiere agli obblighi previsti.
Già con la prima normativa COVID (D.L. 23/2020, convertito nella legge 40/2020), il legislatore della pandemia aveva sospeso dal 23.2.2020 fino al 31.12.2020 i termini previsti dalla nota II bis all’articolo 1 della Tariffa dell’Imposta di registro. Ora il periodo di sospensione, cominciato il 23.2.2020, termina il 31.12.2021.
Ecco i casi concreti che si possono verificare:
1) Acquirente che al momento dell’acquisto NON sia residente nel Comune in cui si trova l’abitazione acquistata.
La norma consente il trasferimento della residenza entro i successivi 18 mesi; pertanto la decorrenza dei 18 mesi è sospesa dal 23.2.2020 al 31.12.2021.
Esempio A: acquisto fatto l’1.2.2020 (prima della sospensione). Il termine di 18 mesi è cominciato a decorrere dall’1.2 fino al 22.2 (quindi per 22 giorni) e ricomincerà a decorrere dall’1.1.2022 per i restanti 343 giorni.
Esempio B: acquisto fatto l’1.6.2020 (durante la sospensione). Il termine di 18 mesi comincerà a decorrere dall’1.1.2022.
2) Vendita di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e rivenduta prima che siano decorsi 5 anni.
Per evitare la decadenza dalle agevolazioni bisogna procedere a riacquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire a propria abitazione principale: è quindi sospeso il decorso dell’anno previsto per il riacquisto.
Esempio A: acquisto fatto l’1.2.2020 (prima della sospensione). Il termine annuale comincia a decorrere dall’1.2 fino al 22.2 (quindi per 22 giorni) e ricomincerà a decorrere dall’1.1.2022 per i restanti 343 giorni.
Esempio B: acquisto fatto il 1.6.2020 (durante la sospensione). Il termine annuale comincerà a decorrere dall’1.1.2022, in pratica il termine raddoppia.
3) Acquisto di abitazione (casa nuova) con le agevolazioni prima casa, senza aver già rivenduto altra abitazione (casa vecchia) già acquistata precedentemente con le agevolazioni prima casa.
Per evitare la decadenza dalle agevolazioni, bisogna procedere vendere la “casa vecchia” entro un anno dall’acquisto della “casa nuova”: è quindi sospeso il decorso dell’anno previsto per il riacquisto.
Esempio A: acquisto fatto l’1.2.2020 (prima della sospensione). Il termine annuale comincia a decorrere dall’1.2 fino al 22.2 (quindi per 22 giorni) e ricomincerà a decorrere dall’1.1.2022 per i restanti 343 giorni.
Esempio B: acquisto fatto il 1.6.2020 (durante la sospensione). Il termine annuale comincerà a decorrere dall’1.1.2022, in pratica, anche in questo caso, il termine raddoppia.
4.1) All’acquirente della “casa nuova” spetta un credito d’imposta, se il suo acquisto avviene entro un anno dalla vendita della “casa vecchia”, già acquista con le agevolazioni prima casa.
4.2) All’acquirente della “casa nuova” spetta un credito d’imposta, se rivende la “casa vecchia”, acquistata con le agevolazioni prima casa, entro un anno dall’acquisto della “casa nuova”.
Anche il decorso di questo termine annuale è sospeso.
Esempio A: acquisto fatto il 1.2.2020 (prima della sospensione). Il termine annuale comincia a decorrere dall’1.2 fino al 22.2 (quindi per 22 giorni) e ricomincerà a decorrere dal 1.1.2022 per i restanti 343 giorni.
Esempio B: acquisto fatto il 1.6.2020 (durante la sospensione). Il termine annuale comincerà a decorrere dall’1.1.2022, in pratica, anche in questo caso, il termine raddoppia.
5) Vendita di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e rivenduta prima che siano decorsi 5 anni.
Attenzione: questo termine di 5 anni, invece, NON è sospeso.