Nel linguaggio comune, sottoscrivere un atto pubblico notarile equivale a “andare a rogito“. Il Notaio “fa i rogiti”.
Nel nostro dialetto, poi, “fer un rogit” (fare un rogito) identifica ancora una attitudine attenta nel fare le cose e, per questo, più lenta nell’esecuzione.
Oggi, grazie alla organizzazione dello studio notarile e all’utilizzo migliore delle tecnologie più moderne, chiedere al Notaio la predisposizione e stipula di un atto notarile, del rogito appunto, non è avviare un percorso certo nella data della partenza ma un po’ meno in quella dell’arrivo.
“Andare a rogito” oggi significa attivare una organizzazione di persone e mezzi coordinata dal Notaio che, in pochissimo tempo, a volte poche ore, effettua in modo preciso, puntale e affidabile tutte le verifiche e i controlli necessari per garantire la perfetta conclusione dell’incarico.
Il termine “rogito” deriva dal verbo latino rogare, cioè chiedere. Il Notaio, infatti, è richiesto di ricevere un determinato atto: una compravendita di un appartamento da parte di due giovani, oppure del capannone industriale come sede di una impresa, una donazione di immobili oppure di denaro, un testamento, la costituzione di una società, l’aumento del capitale sociale, una fusione tra più società, la cessione di una azienda come un bar oppure come una grande manifattura industriale.
L’atto pubblico è il documento redatto con le richieste formalità da un Notaio (o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato) e fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Alle norme del codice civile (articoli 2699 e 2700) si affiancano quelle della Legge Notarile.
Un atto pubblico è “prova legale“, cioè rientra tra le prove il cui effetto fuoriesce dall’ambito entro il quale opera il criterio del libero convincimento del giudice. L’atto pubblico fa prova fino a querela di falso, il che significa che il giudice deve tenerne conto senza alcuna libertà di opinione e questo fino a che la eventuale falsità del documento sia stata riconosciuta in un giudizio.
E’ “prova legale assoluta“, vale a dire è prova caratterizzata dal fatto che in nessun caso è ammessa prova contraria per vincerne l’efficacia.
La fede privilegiata data all’atto pubblico cade su determinati elementi dell’atto stesso: la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato; la data, cioè il momento nel quale il documento pubblico è stato formato; il luogo della sua formazione; ed in genere tutto ciò che il pubblico ufficiale dichiara in atto
essere avvenuto alla sua presenza, cioè i fatti e dichiarazioni di parte.
In particolare le dichiarazioni di parte rese al Notaio e dallo stesso documentate nell’atto pubblico acquisiscono, come detto, la forza della fede pubblica e ciò nel senso di provare che sono stare rese.
Ben si comprende, quindi, la grande importanza che ha la forma pubblica del contratto: impedisce ad una parte di disconoscere di aver reso una determinata dichiarazione, di essere stata in certo posto, giorno e ora e nell’aver manifestato una determinata volontà.
Non solo. Qualora poi il contenuto della dichiarazione non fosse corrispondente alla verità, la reazione dell’ordinamento è decisa e forte descrivendo il reato di falso in atto pubblico che prevede la reclusione fino a 2 anni.
E’ compito del Notaio, inoltre, non solo confezionare un documento attribuendogli la forza ora descritta, ma anche collaborare con le parti, in modo equidistante, per rendere ogni clausola dell’atto conforme alla normativa vigente. E’ in questo momento che si manifesta la formazione giuridica qualificata che porta l’attività consulenziale notarile ad essere richiesta anche prima e al di là della redazione dell’atto stesso.