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“Dopo di Noi”

L’espressione sintetica “dopo di noi” raccoglie le tante preoccupazioni, bisogni e interessi che i genitori di figli disabili hanno nel progettare il futuro dei loro figli, immaginando sia il tempo della propria vecchiaia (“durante noi”), che il tempo seguente (“Dopo di noi”).

Le tante associazioni e fondazioni che raccolgono queste famiglie hanno lavorato per anni al fine di stimolare le necessarie riflessioni politiche che hanno portato alla nascita della legge 112/2016.

La legge richiamata offre al cittadino l’adozione di alcuni strumenti privatistici per poter definire il programma di interessi del proprio figlio con disabilità grave.

Il legislatore con questa legge ha preso atto che la famiglia non è più in grado di sostenere da sola il suo membro disabile. Quella attuale è una famiglia diversa da quella cellula sociale che esisteva al tempo in cui fu scritta la nostra Costituzione del ’48, epoca nella quale era lo Stato a preoccuparsi del futuro dei suoi cittadini. Oggi lo Stato non riesce più ad arrivare a prestare quella solidarietà verticale tipica di un’epoca che non c’è più.

Siamo passati da una SOLIDARIETÀ VERTICALE ad una SOLIDARIETÀ ORIZZONTALE dove sono i cittadini stessi che si organizzano, in modo sussidiario rispetto all’intervento statale, per dare risposte utili a chi ne ha bisogno.

Il legislatore ha preso atto di questo e, oltre a prevedere il finanziamento di progetti derivanti dagli operatori del tessuto sociale, ha anche individuato degli strumenti giuridici che ha voluto privilegiare ritenendoli idonei al perseguimento degli scopi e li ha dati in mano al Notaio quale parte dello Stato, ma anche quale professionista che, attraverso la propria persona, è chiamato a interpretare gli interessi del cittadino che a lui si rivolge per costruire una risposta utile e conforme alla legge.

Questa legge è moderna perchè gli strumenti individuati sono differenti da quelli pre-esistenti: interdizione, inabilitazione e, più modernamente, ADS. Tutti strumenti che, pur nell’idea di portare cure a colui che si trova in condizioni di non poter autonomamente attendere ai propri interessi e alla propria persona, sono stati costruiti e scritti per isolare il disabile, per PROTEGGERE IL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA per riservarlo ai membri senza disabilità, per conservarlo e trasmetterlo agli altri discendenti.

Interdizione, inabilitazione e ADS sono tutti istituti giuridici che si caratterizzano per non avere una programmazione della cura e protezione del disabile, ma per consentire, al momento del bisogno, di porre in essere singoli atti, tra loro anche non coordinati, ma singolarmente preordinati al soddisfacimento di un singolo e momentaneo interesse.

Questa legge ha messo al centro il disabile, parlando espressamente di inclusione sociale, cura e assistenza del disabile (grave). Questa è la finalità che deve essere perseguita e per questa finalità il legislatore ha previsto esenzioni fiscali.

La norma che è data nelle mani del Notaio è contenuta nell’art. 6. E’ una norma che a prima lettura è di natura fiscale perché appunto porta, a determinate condizioni, delle importanti esenzioni fiscali, ma è una norma che ha stupito molto gli operatori del diritto con la scelta degli strumenti che vengono dati al cittadino per il perseguimento delle finalità prima dette: trust, contratto di affidamento fiduciario e vincolo di destinazione.