L’impresa può essere esercitata in forma individuale o in forma collegiale. Quando più persone vogliono esercitare una impresa allo scopo di dividerne gli utili, allora deve essere costituita una società. In determinati casi previsti dal codice civile, la società può essere anche costituita da un solo socio; è questo il caso della società a responsabilità limitata unipersonale e della società per azioni unipersonale.
Coloro che intendono quindi costituire una società devono fare una serie di scelte affrontando diverse variabili e possibilità.
Insieme al Notaio e al Commercialista, ognuno per le rispettive competenze, i futuri soci, in considerazione del tipo di attività che si prefiggono di esercitare, devono valutare:
– l’importo del capitale iniziale da destinare all’attività;
– le quote di partecipazione, che possono essere proporzionali al capitale versato oppure non esserlo;
– eventuali beni da trasferire alla società diversi dal denaro, quali, ad esempio: automezzi, aziende già avviate, licenze o brevetti, immobili, veicoli…;
– la forma di amministrazione da adottare che può essere unipersonale (un solo amministratore), oppure con più amministratori che, a loro volta, possono decidere congiuntamente tutte le operazioni da compiere, oppure solo alcune individuate per tipologia o per valore;
– le regole per il trasferimento delle partecipazioni, lasciando la possibilità a ciascun socio di cedere a chi voglia oppure, al contrario, determinare prelazione e gradimento a favore degli altri soci;
– le regole da applicare nel caso un socio deceda al fine di far entrare o meno gli eredi in società;
– le regole che disciplinano il recesso e l’esclusione…
Oltre a questi, molti altri elementi possono essere di interesse dei futuri soci sin dal momento della costituzione qualora l’attività che intendono svolgere abbia particolari caratteristiche o abbia già dimensioni tali da suggerire l’adozione di strumenti e istituti giuridici specifici.
Dall’approccio a tutte le variabili indicate, ne deriva la scelta della forma di società:
– società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
– società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni);
– società cooperativa.
Fatte le necessarie scelte, i soggetti costituenti sottoscrivono il contratto di costituzione e adottano le regole sociali che vengono contenute in un documento chiamato “Statuto” per le società di capitali e “Patti sociali” per le società di persone.
Il Notaio svolge la funzione, quindi, di accompagnare i futuri soci nella scelta degli elementi costituenti la società e di effettuare il controllo di legalità delle regole che intendono adottare per far sì che la società acquisti la propria soggettività giuridica nel rispetto della normativa vigente.
La funzione del Notaio continua anche dopo la sottoscrizione dell’atto costitutivo con la predisposizione e invio al Registro Imprese competente per territorio dell’atto costitutivo, dello Statuto o dei Patti sociali, fornendo tutti i dati necessari per l’aggiornamento del Registro Imprese.
Oltre che nella fase costitutiva, il Notaio è chiamato ad intervenire in tutte le operazioni societarie più rilevanti durante la vita della società: modifiche del contratto o delle regole statutarie, operazioni sul capitale sociale di aumento o riduzione, trasformazioni, fusioni, scissioni, emissione di prestiti obbligazionari, trasferimento delle partecipazioni.
Il nostro Studio fornisce la consulenza necessaria per effettuare le valutazioni necessarie e le scelte migliori per la costituzione della società.
Atti Societari
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