Skip to content

Ipoteca e cancellazione dell’ipoteca

L’ipoteca è un diritto di garanzia che viene iscritto nei registri immobiliari su beni immobili (o anche su beni mobili registrati al PRA) e concede al creditore garantito il diritto di essere soddisfatto con priorità sul ricavato dell’eventuale vendita forzata del bene.

L’iscrizione nei registri immobiliari è finalizzata a rendere opponibile ai terzi la garanzia concessa e, quindi, impedire al proprietario stesso o a terzi soggetti di compiere atti che abbiano ad oggetto l’immobile ipotecato.

Nel gergo giuridico/bancario viene definita anche come gravame o formalità pregiudizievole.

Nell’attività di istruttoria di un atto avente ad oggetto immobili, il Notaio procede a verificare che non gravino sugli immobili stessi ipoteche, oltre ad altre formalità che possano comunque comportare un pregiudizio alla bontà dell’acquisto.

Il codice civile definisce tre tipi di ipoteca:

– ipoteca volontaria;

– ipoteca giudiziale;

– ipoteca legale.

L’ipoteca volontaria è quella che viene concessa dalla parte mutuataria ogniqualvolta si stipuli un mutuo
bancario e la banca mutuante voglia essere garantita da ipoteca su di un immobile.

E’ frequente che l’ipoteca a favore della banca venga iscritta sull’immobile acquistato dalla parte mutuataria
anche grazie alla provvista di denaro derivante dal mutuo stesso.

Meno frequente è il caso in cui l’ipoteca volontaria venga concessa a garanzia di un mutuo non concesso da una banca o a garanzia di crediti diversi e questo in ragione dei maggiori costi fiscali che ha questo tipo di operazione rispetto a quella bancaria.

Il titolo, cioè l’atto con cui viene concessa l’ipoteca volontaria, è quindi un atto notarile pubblico.

L’ipoteca esiste e, quindi, produce i suoi effetti dal momento in cui il Notaio ha effettuato la relativa iscrizione presso i registri immobiliari e non invece dal momento in cui il soggetto che la concede presta il proprio consenso sottoscrivendo l’atto notarile.

L’ipoteca volontaria può essere concessa non solo dal debitore, ma anche da terzi soggetti su propri beni.

L’ipoteca giudiziale è quella che viene iscritta non per concessione volontaria del debitore, ma forzosamente e
in forza di provvedimento emesso da un Giudice (sentenza o decreto) che porta
l’obbligo di pagare una somma o di risarcire un danno.

L’ipoteca legale deriva da norme di legge e viene iscritta in modo automatico al verificarsi di determinati
eventi.

Cancellazione semplifica delle ipoteche

Il Testo Unico Bancario (D.Lgs 385/1993) all’art. 40bis dispone che l’ipoteca concessa a favore di una banca si estingue con l’estinzione del mutuo. Entro i 30 giorni successivi, la banca deve procedere a comunicare ai registri immobiliari l’avvenuta estinzione dell’ipoteca e tale comunicazione viene annotata a margine dell’ipoteca stessa.

Anche quando il mutuo sia stato estinto, è data facoltà alla banca di non consentire l’estinzione dell’ipoteca mediante comunicazione ai registri immobiliari dell’esistenza di un giustificato motivo.

E’ possibile procedere con la cancellazione semplificata quando l’obbligazione deriva da un mutuo o finanziamento, anche non fondiario, stipulato o accollato a seguito di frazionamento concesso da una banca o da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti.

L’effetto della cancellazione è dall’avvenuta annotazione e non dalla estinzione del mutuo.

Per la cancellazione semplificata non serve l’intervento del Notaio.

Cancellazione dell’ipoteche con atto notarile

Oltre alla modalità semplificata utilizzabile nei casi previsti, è possibile procedere alla cancellazione di
un’ipoteca mediante la manifestazione del consenso da parte del creditore al Notaio, il quale redige il relativo atto e procede alla presentazione presso i registri immobiliari.

Atti Immobiliari

Premendo sul tasto puoi scaricare l'elenco indicativo dei documenti che saranno richiesti per questo tipo di atto notarile.il personale dello Studio provvederà a fornire le ulteriori informazioni eventualmente necessarie per il tipo di atto da predisporsi