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Nudèer! Nudèer! Al me scuusa… A gh ò ‘na dmaanda da ferèev. Pòosia?

“Al bar ho sentito Mario che diceva che ha letto sul giornale che adesso si possono fare le donazioni senza più avere le preoccupazioni di prima. L è pò vèera?”

Questa è la domanda che il signor Florio (nome di fantasia) mi ha posto recentemente e, per tutti quelli che non hanno la dimestichezza che ha il signor Florio con il dialetto carpigiano, prima di raccontarvi cosa gli ho risposto, mi corre l’obbligo di tradurre il titolo di questo breve articolo.

Notaio! Notaio! Scusi… Ho una domanda da farvi(le). Posso?

E, detto ciò, ecco che cosa ho risposto al signor Florio.

Dal 18 dicembre del 2025 è, infatti, cambiata la normativa in materia di donazioni, con particolare riferimento alle conseguenze potenzialmente dannose per i parenti stretti di chi ha fatto la donazione (i legittimari).

Un esempio valga ad aiutare la spiegazione: Tizio nel 2020 ha donato all’amico Caio un appartamento in Corso Roma (valore euro 200.000,00). Nel 2023 Tizio muore lasciando eredi la moglie Tizia e il figlio Tizietto.

Nell’ipotesi in cui il valore dell’eredità (cioè il valore netto di quanto lasciato) di Tizio sia pari o superiore ad euro 400.000,00, allora né Tizia né Tizietto, per quanto forse poco contenti, possono impugnare la donazione a favore di Caio.

Se, invece, il valore dell’eredità è inferiore ad euro 400.000,00, allora la donazione fatta a Caio potrebbe essere oggetto di attenzione da parte della moglie e del figlio di Tizio al fine di integrare i propri diritti di legittimari.

Bene! Definito il diritto dei parenti stretti del defunto (i legittimari: coniuge, figli e loro discendenti, e, in assenza di discendenti, i genitori), si tratta ora di capire quali strumenti la legge dà loro per tutelarsi.

La preoccupazione che ha mosso il signor Florio a farmi la domanda è quella che nasce dalla conoscenza che, bene o male, è ormai di tantissimi, se non di tutti: gli immobili di provenienza da una donazione possono essere ripresi dai legittimari e, quindi, non sono appetibili al mercato immobiliare e nemmeno interessano alle banche come garanzia per un mutuo.

Le modifiche del codice civile introdotte a fine del 2025 cambiano radicalmente tale contesto giuridico e, effettivamente, tolgono le preoccupazioni dei tanti signor Florio e dei loro amici del bar.

Un immobile pervenuto per donazione è oggi tranquillamente vendibile a terzi, così come è anche tranquillamente ipotecale da parte di una banca; legittimari non hanno più la possibilità di soddisfare il loro diritto alla quota di legittima appropriandosi degli immobili che furono oggetto di donazione da parte del loro caro estinto.

Non per questo, però, il legislatore ha lasciato senza tutela la famiglia del donante, che, (forse) già in lutto per il decesso, si ritrovi anche pregiudicata dalla prodigalità del loro caro.

In luogo della possibilità di ottenere dal donatario la proprietà dell’immobile, libero da ipoteche e altri pesi, oggi la legge concede un diritto di credito, cioè la possibilità di essere liquidati in denaro da parte del donatario, lasciando, quindi, libero da ogni preoccupazione colui che da quello stesso donatario abbia acquistato l’immobile.

Queste novità si applicano per tutte le successioni che si sono aperte dal 18 dicembre 2025 in avanti; ma, attenzione, che per quelle apertesi prima di tale data, il legislatore ha concesso solo sei mesi di tempo per poter far sì che si applichi la disciplina vigente prima.

Altri dettagli caratterizzano le novità di cui scrivo e, per quelli, come sempre vi invito ad andare dal vostro notaio di fiducia (al vòoster nudèer èd fiduccia).