Sul finire del 2025, la giurisprudenza (tanto la Cassazione con l’Ordinanza 6178/2025, quanto la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna con la sentenza 724/2025) ha stabilito che i fabbricati a servizio del fondo agricolo possono essere acquistati con le agevolazioni fiscali della PPC (Piccola Proprietà Contadina); ciò vale a dire pagando solo un’aliquota dell’1% d’imposta catastale (e 400 euro per le imposte di registro e ipotecaria).
Questa, di per sé, non è certo una novità perché così è previsto dalla vigente normativa; la novità risiede nell’aver dato ragione al contribuente contro l’Agenzia delle Entrate nella qualificazione di fabbricato destinato a pertinenza di un fondo agricolo o destinato ad agriturismo.
L’agenzia delle entrate aveva contestato, in entrambi i casi richiamati, l’applicazione dell’agevolazione PPC, evidenziando che il valore dei fabbricati era tale da non potersi dire di pertinenza del fondo, cioè, come prevede il codice civile nella definizione di pertinenza, al servizio del bene principale.
In altre parole, il fabbricato aveva un valore superiore a quello del fondo.
I giudici coinvolti, nel loro rispettive funzioni, hanno osservato come l’oggetto principale dell’agevolazione è il terreno agricolo, che attrae nel suo regime agevolato le relative pertinenze (fabbricati), definendo, così, che la pertinenza deve essere intesa in senso funzionale all’impresa agricola e non in senso strettamente economico giuridico.