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Società di capitali: costituzione, modifica e cessione di partecipazione

Sono società di capitali:

– società a responsabilità limitata (SRL);

– società per azioni (SPA);

– società in accomandita per azioni (SAPA).

In questi tipi di società prevale il capitale conferito dai soci rispetto ai rapporti tra i soci stessi. Questa è la caratteristica fondamentale che, tuttavia, è mitigata dalla prassi quotidiana e in parte anche dalla normativa stessa, soprattutto quando la volontà dei soci è stata quella di adottare la forma della SRL.

Tutte le società di capitali sono persone giuridiche, quindi hanno piena autonomia patrimoniale e rispondono delle obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

Per tale motivo il legislatore ha caratterizzato le società di capitali con una maggiore rigidità della organizzazione interna, della responsabilità degli amministratori, della amministrazione con particolare riguardo al bilancio e alla continua attenzione che deve essere posta al rapporto tra capitale sociale ed eventuali perdite.

Tra le società di capitale, la SRL è quella che consente maggiormente ai soci di avvicinare il personalismo delle società di persone alla più strutturata amministrazione tipica delle società di capitali.

In fase di costituzione, e poi durante la vita della società stessa, i soci determinano la disciplina interna della società contenuta nello Statuto.

L’adozione di una forma di società di capitali comporta maggiori costi annuali di gestione e maggiori costi fiscali a fronte dei benefici che se ne ritraggono.

Durante la vita della società si possono verificare diverse circostanze che suggeriscono o che impongono la modifica delle regole dello Statuto.

Ogni modifica che i soci vogliano o debbano fare degli elementi costitutivi deve essere pubblicizzata nel Registro Imprese con idoneo verbale assembleare pubblico.

Le modifiche possono avere ad oggetto, ad esempio:

– la sede;

– l’oggetto;

– il capitale;

– la durata;

– il sistema di amministrazione;

– le clausole che disciplinano il recesso e l’esclusione o la successione dei soci;

– la ripartizione degli utili e delle perdite.

La cessione della partecipazione sociale (quota sociale o azioni) a terzi è possibile nel rispetto delle regole che sono state stabilite nello Statuto.

La cessione della partecipazione infatti, in base al tipo scelto, può essere libera, oppure esclusa totalmente, o limitata perchè sottoposta al giudizio di gradimento dei soci stessi o dell’organo amministrativo.

La cessione della quota di una SRL può essere fatta o con atto notarile o con scrittura privata autenticata

L’art. 36, comma 1 bis, della Legge 133/2008 ha previsto una modalità alternativa di deposito nel Registro Imprese degli atti di trasferimento delle quote di SRL. Secondo tale norma l’atto di cessione delle quote di SRL può essere sottoscritto con firma digitale ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del Registro Imprese competente, a cura di un intermediario abilitato – iscritto nella sezione A dell’Albo “Commercialisti” – munito della firma digitale e allo scopo incaricato dai legali rappresentanti della società.

Il Notaio predispone l’istruttoria della cessione della partecipazione controllando la titolarità della partecipazione stessa nel Registro Imprese (SRL) e nel libro soci (SPA) e al contempo verifica l’esistenza di vincoli sulle partecipazioni che possano diminuire la bontà dell’acquisto.

Atti Societari

Premendo sul tasto puoi scaricare l'elenco indicativo dei documenti che saranno richiesti per questo tipo di atto notarile.il personale dello Studio provvederà a fornire le ulteriori informazioni eventualmente necessarie per il tipo di atto da predisporsi