E’ la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) a consolidare la disciplina già prevista dall’art. 6 del DL 23/2020 convertito nella legge 40/2020.
In sintesi questo è il contenuto della norma:
– i provvedimenti previsti dal codice civile (art. 2446 e 2482 bis) nel caso di perdite superiori ad 1/3 (perdite patologiche) del capitale devono essere adottati al quinto esercizio successivo (2025);
– stesso termine di 5 esercizi anche per le perdite patologiche, cioè superiori ad 1/3 del capitale, che siano anche tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale (art. 2447 e 2482 ter);
– in modo coerente con la modifica, non opera la causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale per un periodo di cinque esercizi;
– al fine di rendere “trasparente” lo stato di perdita del bilancio, si deve dare evidenza, nella nota integrativa dei cinque esercizi “in perdita patologica”, dell’ammontare delle perdite registrate, della loro origine e degli sviluppi nel periodo di disapplicazione degli obblighi di ricapitalizzazione.
Come tante e tante volte capita, che ormai ci si stupisce del contrario, anche in questo caso la norma è scritta male e porta a tanti dubbi applicativi, per i quali sarà necessaria una attività di interpretazione da farsi nel prossimo futuro.
Per ora si ritiene comunque opportuno che gli amministratori prudentemente agiscano sempre nel rispetto della norma che impone loro di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti in caso di perdite patologiche, tra i quali, oggi, è anche possibile “rimandare a nuovo” fino a 5 esercizi le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020.
La norma del richiamato art. 6 oggi è la seguente:
“Art. 6. – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) – 1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.”.