La SRL semplificata non è un tipo societario nuovo e ulteriore, ma è una particolare forma della SRL che il legislatore del tempo della crisi economica del 2010 ha voluto inserire nell’ordinamento allo scopo di agevolare la nascita di imprese sottoforma di SRL.
Ora la disciplina è contenuta nell’art. 2463-bis e prevede che la costituzione sia fatta esclusivamente mediante l’utilizzo di una forma standard non modificabile e non prevede l’adozione di Statuto.
E’ previsto che l’atto costitutivo contenga solo gli elementi minimo essenziali per permettere la nascita della società:
– le generalità, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio;
– la denominazione sociale contenente l’indicazione “società a responsabilità limitata semplificata”, il comune ove è posta la sede sociale e le eventuali sedi secondarie;
– l’ammontare del capitale sociale pari almeno ad 1 euro ed inferiore a 10.000 euro sottoscritto al momento della costituzione ed interamente versato all’organo amministrativo;
– l’oggetto sociale;
– le quote di partecipazione di ciascun socio;
– le norme relative al funzionamento della società;
– le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato del controllo;
– il luogo e la data di sottoscrizione;
– gli amministratori che possono anche essere scelti tra i non soci.
La semplificazione disciplinata dal legislatore prevede l’assenza di compensi per il Notaio e il pagamento di una somma di euro 320,00 (di cui euro 200,00 di imposta di registro ed euro 120,00 di diritto annuale da versare alla camera di commercio) oppure di euro 410,00 qualora la società venga costituita da un unico (di cui euro 200,00 per imposta di registro, euro 120,00 di diritto annuale da versare alla camera di commercio, euro 65,00 per imposta di bollo ed euro 90,00 diritti del Registro Imprese).
L’adozione di questa forma è consigliabile solo quando sia prevista la presenza di un unico socio e di un unico amministratore. L’assenza dello Statuto e quindi delle regole che disciplinano la relazione dei soci (cessione quote, recesso, subentro degli eredi in società, liquidazione della quota) e la relazione tra più amministratori (competenze gestionali, modalità di adozione delle decisioni) comporta una potenziale fonte di controversie di più complessa soluzione rispetto alla forma ordinaria di SRL.
Atti Societari
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