Le forme del testamento pubblico, anche se meno utilizzato rispetto all’olografo, sono quelle che fanno parte del comune bagaglio culturale della nostra società, anche se spesse volte in modo erroneo.
Quante volte, chiacchierando con amici e parenti, si fa riferimento al testamento come a quel documento che viene scritto in presenza di almeno due testimoni; oppure si fa riferimento al testamento come ad un atto che deve essere necessariamente scritto dal Notaio.
Come scritto con particolare riferimento al testamento olografo, il legislatore ha disciplinato diverse forme di testamento consentendo di scrivere le proprie volontà senza la presenza di testimoni e senza la presenza di un Notaio.
Il legislatore, però, oltre alla forma olografa voluta per facilitare un momento così delicato quale è la “testamenti factio”, ha disciplinato la forma del testamento pubblico.
Utilizzando questa forma, il testatore, alla presenza di due testimoni, comunica verbalmente al Notaio le proprie volontà. Il Notaio effettua l’attività di ascolto, consulenza e adeguamento della volontà alle norme di legge e provvede a scriverle. Il Notaio conclude questa operazione con la lettura del testamento al testatore alla presenza dei testimoni e con la sottoscrizione da parte di tutti (testatore, testimoni e Notaio stesso).
Il testamento pubblico viene poi custodito e conservato dal Notaio fino al momento del decesso del testatore.
Con il decesso del testatore, su richiesta di chiunque, il Notaio redige un verbale di registrazione con il quale il testamento stesso comincerà a produrre i propri effetti.
Come nel caso del testamento olografo, il verbale di registrazione non comporta una pubblicità “sociale”, cioè sui mezzi di stampa o con altre forme di larga diffusione, ma una pubblicità “legale” attraverso la redazione dell’atto da parte del Notaio, Pubblico Ufficiale, l’inserimento di una copia conforme nel registro testamenti tenuto presso il Tribunale competente (ultima residenza del testatore) e all’Archivio Notarile, oltre che presso l’Agenzia delle Entrate dove l’atto di pubblicazione viene portato per effettuarne la registrazione fiscale con il relativo pagamento delle imposte.
L’attività di pubblicità, come ora descritta, consente a coloro che pretendano di vantare diritti contrastanti al contenuto del testamento, di valutare l’opportunità di chiedere al Giudice l’emissione di un provvedimento che ne dichiari i vizi di forma o di efficacia: è questo il risultato di quella attività che viene definita “impugnazione del testamento”.
E’ facilmente intuibile come il testamento pubblico abbia una “forza” maggiore rispetto al testamento olografo; quest’ultimo infatti può essere oggetto di impugnazione per vizi di forma, vizi di contenuto e per incapacità.
Vizi di forma:
– mancanza della autografia
– mancanza della data
– mancanza della firma
Vizi di contenuto:
– violazione di norme imperative in materia successoria (patti successori, pesi sulla legittima, sostituzioni fedecommissarie, indeterminatezza dei soggetti o degli oggetti, divisione del testatore…)
Vizi di capacità:
– inabilitazione o interdizione o amministrazione di sostegno del testatore
– incapacità naturale non ancora accertata giudizialmente derivante da malattia temporanea o cronica
– coartazione della volontà
L’attività consulenziale del Notaio e, soprattutto, la forma notarile del testamento pubblico, fanno sì che non possano esserci impugnazioni per vizi di forma e vizi di contenuto. Inoltre, la presenza del testatore innanzi al Notaio, assistito dai testimoni, riduce a pochissime ipotesi i casi di impugnazione per vizi di incapacità naturale (il Notaio non riceve il testamento qualora non abbia la certezza della capacità di intendere e volere del testatore).
La forma pubblica diventa poi l’unica utilizzabile nel caso in cui il testatore si trovi nell’impossibilità a scrivere, essendo l’autografia, uno dei tre requisiti formali della forma olografa.