La Cassazione ha chiarito che, ove possibile, si applicano le norme sulla rappresentazione.
Il problema si presenta spesse volte quando i beneficiari sono più soggetti e soprattutto quando l’assicurato ha individuato i beneficiari dell’assicurazione con l’espressione “i miei eredi legittimi”, “i miei eredi testamentari” o espressione analoga.
Poichè tale espressione rimanda l’identificazione dei beneficiari dell’assicurazione all’individuazione di coloro che sono eredi, apparentemente non dovrebbero mostrarsi dubbi interpretativi; tuttavia è bene ricordare che quanto spetta ai beneficiari della polizza sulla vita da parte della società di assicurazione, non è a titolo di eredità nè di legato, ma perviene loro in forza di contratto (per gli amanti dei latinismi si dice “jure proprio” e non “jure hereditatis“. “Jure proprio” si riferisce al ricevere qualcosa in base a un proprio diritto personale. In questo caso, il beneficiario è designato nella polizza di assicurazione e ha diritto al pagamento in base a quel contratto. Al contrario, “jure hereditatis” si riferisce al ricevere qualcosa come parte di una successione ereditaria. Quando si riceve qualcosa “jure hereditatis“, ciò avviene attraverso il processo di eredità e in base al testamento dell’assicurato o alle leggi di successione.)
Il pagamento di una polizza di assicurazione sulla vita al beneficiario designato è considerato separato e distinto dall’eredità dell’assicurato e viene gestito direttamente tra la compagnia di assicurazione e il beneficiario; quindi non si applicano direttamente le norme di diritto successorio.
Il rinvio alla categoria degli eredi è pertanto certamente utile per identificare i beneficiari in coloro che sono contemporaneamente eredi, ma nulla più di questo e i problemi arrivano quando, appunto, gli eredi siano più di uno e provenienti da più stirpi.
Così, in motivazione, si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite del 30 aprile 2021, n. 11421: la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dell’assicurato, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, e ciò in quanto il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione e perciò prescinde dall’effettiva successione.
Alcuni esempi spero chiariscano la soluzione adottata dalla Cassazione per rispondere alla domanda: chi è beneficiario dell’assicurazione? e in quali quote?
Esempio 1)
Tizio è il contraente della polizza e muore senza lasciare nè coniuge nè figli o loro discendenti, ma lasciando sette nipoti, figli di suoi fratelli, questi ultimi tutti premorti, e un pronipote, figlio di un figlio di un altro suo fratello (entrambi premorti).
Per la Cassazione sono beneficiari della polizza non solo i 7 nipoti, ma anche il pronipote e la somma che l’assicuratore deve pagare è da dividersi in otto parti uguali.
E ciò in quanto eredi sono appunto tutti e 8 i soggetti, spettando al pronipote il titolo di erede in forza delle norme del codice civile sulla “rappresentazione”.
Esempio 2)
Caio è sempre il contraente e muore senza lasciare coniuge, ma un figlio vivente e due nipoti, figli di un altro figlio premorto.
Sono beneficiari sia il figlio che i due nipoti e la somma di divide sempre in 3 parti uguali (si evidenzia che invece l’eredità si divide attribuendo al figlio la quota di 1/2 e ai due nipoti la quota di 1/4 ciascuno).
Esempio 3)
Mevio è il contraente e muore senza lasciare coniuge, ma due figli: Primo e Secondo. Secondo ha due figli e rinuncia all’eredità del padre Mevio.
Come nel precedente esempio, sono beneficiari sia il figlio Primo che i due nipoti e la somma di divide sempre in 3 parti uguali (anche qui si evidenzia che invece l’eredità si divide attribuendo al figlio la quota di 1/2 e ai due nipoti la quota di 1/4 ciascuno).
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