E’ frequente che i diritti immobiliari siano intestati a più soggetti e questo può accadere a seguito del decesso di un genitore, di un parente o del “famoso” zio d’America, oppure può accadere per aver effettuato l’acquisto direttamente in comunione con altre persone, ad esempio con un amico o con un familiare.
La situazione di contitolarità della proprietà (cosiddetta comproprietà) o di altro diritto reale (nuda proprietà, usufrutto, proprietà superficiaria) è dall’ordinamento accettata e tutelata fintantoché i co-titolari stessi intendano mantenere tale stato di comunione.
E’ sufficiente che anche un solo co-titolare preferisca sciogliere lo stato di comunione, che l’ordinamento mette disposizione le soluzioni per perseguire questo scopo. In caso di mancanza di accordo sul come procedere alla divisione o sul valore da assegnare ai beni da dividersi, il percorso che dovrà essere intrapreso sarà giudiziale con la proposizione di una domanda di divisione giudiziale e sarà il giudice ad emettere il provvedimento che scioglie lo stato di comunione.
Quando invece tutti i co-titolari si trovano d’accordo per sciogliere la comunione o l’eventuale disaccordo è componibile, allora è il Notaio e non il giudice ad occuparsi di predisporre l’atto pubblico di divisione volontaria.
La funzione del Notaio è duplice:
giuridica consulenziale: dopo aver indagato la volontà delle parti e compreso le loro reali volontà contrattuali, si preoccupa di realizzare l’istruttoria eseguendo le verifiche presso il catasto e i registri immobiliari, verifica l’assenza di gravami pregiudizievoli quali ipoteche, pignoramenti, sequestri e identifica gli immobili da dividersi con i loro precisi dati catastali; raccoglie tutte le informazioni necessarie relative alle pratiche edilizie, chiedendo ai condividenti di far produrre ad un tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto) la certificazione di conformità edilizia e catastale; invita le parti a verificare la situazione della contribuzione condominiale e l’esistenza di delibere condominiali da eseguire; esegue ogni altro controllo necessario o anche solo prudente al fine di consentire di “dividere bene”; determina le imposte e tasse a cui è assoggettata la divisione;
pubblica: attribuisce al contratto la forma forte di atto pubblico con l’effetto di fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Atti Immobiliari
Premendo sul tasto puoi scaricare l'elenco indicativo dei documenti che saranno richiesti per questo tipo di atto notarile.il personale dello Studio provvederà a fornire le ulteriori informazioni eventualmente necessarie per il tipo di atto da predisporsi