In alcuni settori del diritto civile è previsto che la stipula di un atto o l’esercizio di una attività venga preceduto da un provvedimento giurisdizionale.
Questa attività viene definita di “volontaria giurisdizione” perchè la magistratura è chiamata ad intervenire mediante emissione di un provvedimento non in dipendenza di un processo contenzioso, ma su richiesta volontaria del cittadino.
Tale intervento della magistratura è previsto in diversi ambiti:
– diritti della persona: provvedimenti emessi a favore di minori di età, di interdetti, inabilitati, persone sottoposte ad amministrazione di sostegno, coniugi…
– diritto successorio: eredità accettate con beneficio di inventario, liquidazioni concorsuali delle eredità, esecutore testamentario, eredità giacente, rilascio dei beni ai creditori, fissazione del termine per accettare l’eredità…
Oltre alla competenza di ricevere atti attribuendo ad essi “pubblica fede”, custodirli e rilasciarne copie, il Notaio ha anche competenza a presentare, su incarico di parte, ricorsi al giudice competente allo scopo di ottenere le necessarie autorizzazioni alla stipula di atti, quando siano parte di essi persone incapaci di agire (interdetti, inabilitati, minori di età, persone sottoposte ad amministrazione di sostegno).
L’intervento del magistrato può essere attivato anche senza la necessità di seguire particolari forme o procedure: la presentazione dei ricorsi viene effettuata direttamente dal legale rappresentante della persona incapace.
E’ tuttavia importante che la richiesta venga fatta nel modo più completo e corretto possibile allo scopo di ottenere il provvedimento completo ed idoneo alla stipula dell’atto. Qualora il provvedimento giudiziale manchi in qualche sua parte per difetto della domanda, allora il Notaio non potrà ricevere l’atto relativo.
Il Notaio, quindi, anche quando non lo sottoscrive direttamente, fornisce la consulenza per la redazione del ricorso e provvede alla sua presentazione presso la cancelleria del Tribunale competente.