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Amministrazione di sostegno.

E’ una misura a protezione degli incapaci e delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia di autodeterminarsi e di sovraintendere ai propri interessi e alla cura della propria persona.

E’ una disciplina che è stata inserita nel CC nel 2004, affiancandola, ma quasi sostituendola, alla disciplina dell’interdizione e inabilitazione.

Si rivolge alle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi

L’Amministratore di sostegno viene scelto dal giudice tutelate presso il Tribunale competente in relazione alla residenza della persona da beneficiare.

Viene scelto preferibilmente il coniuge, il convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

Di fatto la scelta viene indirizzata dal soggetto che presenta il ricorso e il Giudice, in assenza di contestazione, si conforma all’indirizzo ricevuto.

In assenza di familiari che possano essere ritenuti idonei a coprire tale ruolo, il giudice sceglie liberamente ed effettua tale scelta tra gli avvocati del foro e, dove presenti, tra gli elenchi di coloro che si sono resi disponibili a ricoprire tale ruolo.

Il GT, al termine del procedimento, emette un decreto di apertura della Amministrazione di Sostegno, nomina l’Amministratore e definisce gli atti che l’Amministrato può continuare a compiere da solo, ovvero con l’assistenza dell’Amministratore e gli atti che invece l’Amministratore deve esclusivamente compiere in sostituzione (rappresentanza) dell’Amministrato.

La disciplina dell’Amministrazione di Sostegno non prevede che venga definito un programma di assistenza e di cura dell’Amministrato che tenga conto delle sue funzionalità e dei bisogni specifici e che sia idoneo a perseguire esclusivamente l’inclusione sociale.

La disciplina codicistica, anche se migliore rispetto a quella delle più tradizionali figure dell’interdizione e della inabilitazione, è disegnata in modo analogo a queste sue antecedenti e comunque simili figure.

Il Giudice, seppure la sua attività debba essere indirizzata con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (art. 408 cc), ha un potere di intervenire solo sul piano giuridico della capacità di agire, limitandola o completamente togliendola per affidarla all’AdS.

Il GT deve valutare quale sia lo stato di capacità di autodeterminarsi e sovraintendere ai propri interessi e alla cura della persona e, quindi, determina l’ampiezza della propria attività di ablazione della capacità di agire.

Prevedendo un tale tipo di attività che, si ripete, è solo di limitazione più o meno ampia, se non anche totale, della capacità di agire, le norme in questione non contemplano che il GT si debba uniformare ad un particolare programma che tenga conto della complessità della persona da beneficiare.

La mancanza di un programma determinato nella disciplina dell’Amministrazione di sostegno si ripercuote ovviamente anche nello svolgimento delle attività dell’Amministratore. Solo una particolare attenzione e sensibilità personale dell’AdS può indirizzare la sua attività a comprendere i bisogni specifici dell’amministrato, a cercare di soddisfarli compiendo quegli atti ritenuti a ciò necessari.

E’ importante però sottolineare come l’AdS non ha né doveri né obblighi che siano indirizzati alla esecuzione di un programma unitario predisposto tenendo in considerazione i bisogni specifici della persona e il loro svilupparsi nel tempo.

Per ogni atto che, secondo la propria libera e assoluta discrezionalità, ritenga doversi compiere relativamente alla persona e al patrimonio dell’AdS, chiede al GT una specifica autorizzazione al compimento dell’atto stesso, dovendone dare motivazione e soggiacendo alla valutazione del GT stesso.

Tale procedura comporta necessariamente una spendita di tempo che potrebbe poi rivelarsi eccessivo rispetto all’urgenza con cui si debba realizzare un certo atto.

Il Notaio fornisce tutta la consulenza necessaria per la redazione dei ricorsi da presentare al giudice tutelare per l’apertura della amministrazione di sostegno e per l’ottenimento delle autorizzazioni alla stipula di eventuali atti di interesse della persona beneficiata.

Lo studio si occupa poi della presentazione dei ricorsi in cancelleria, alla verifica della corretta esecuzione dell’attività di cancelleria e del ritiro delle copie conformi necessarie.

In previsione di una futura eventuale incapacità di autodeterminarsi, il Notaio può ricevere l’atto con il quale una persona intende designare il proprio amministratore di sostegno. Il giudice tutelare, una volta interpellato per l’apertura della amministrazione di sostegno, dovrà tenere in considerazione tale designazione.