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Associazionismo e Terzo settore

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

La definizione risponde alla collocazione di tutti questi enti in uno spazio che non è nè della pubblica amministrazione nè delle imprese. Questo spazio è definito anche “no profit” per sottolineare che lo scopo con cui operano questi enti non è generazione di profitto da distribuire tra gli associati.

Il D.Lgs 117/2017, denominato Codice del Terzo Settore (CTS), ha ordinato e in parte riformato le varie discipline contenute in diversi provvedimenti legislativi e ha individuato, elencandoli, gli enti a cui si rivolge:

– organizzazioni di volontariato (ODV);

– associazioni di promozione sociale (APS);

– enti filantropici;

– imprese sociali;

– cooperative sociali;

– reti associative;

– società di mutuo soccorso;

– ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore.

L’art. 5 del CTS così dispone: Gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;

b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia;

e) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,

n. 53, e successive modificazioni;

e) servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

j) comunicazione a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l’accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative  stabilite  dall’Organizzazione  internazionale  del  lavoro,  di  remunerare  in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il Notaio fornisce consulenza e assistenza per la costituzione degli enti del terzo settore, per la modifica degli statuti al fine di adeguarli alle norme del CTS.

Riconoscimento della personalità giuridica

Il CTS prevede, tra le altre norme, anche una nuova procedura per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni che si va ad affiancare alla procedura già disciplinata dal DPR 361/2000.

Il DPR 361/2000 dispone che l’acquisto della personalità giuridica si ottenga mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro istituito presso le Prefetture. Sono richiesti il rispetto delle norme di legge per la costituzione previste dal codice civile (art. 16 cc), la costituzione con atto pubblico (art. 14 cc) e la definizione di uno scopo possibile e lecito.

Inoltre è richiesto all’ente di dotarsi di un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.

La Prefettura verifica, entro 120 gg dalla domanda, tutti i detti requisiti. In presenza di ragioni ostative all’iscrizione o necessità di integrare la documentazione concede 30 gg ai richiedenti per presentare memorie e documenti. Ulteriori 30 giorni sono dati per la valutazione della Prefettura. In assenza di iscrizione o risposta vale il silenzio rifiuto.

L’art 7 del DPR 361/2000 attribuisce alle Regioni il potere di riconoscimento della personalità giuridica quando le finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione

La regione Emilia Romagna ha istituito il proprio registro disciplinando la procedura con riduzione dei tempi (45 gg dalla domanda), previsione di adeguatezza del patrimonio (liquido: es deposito bancario vincolato) con vincolo di indisponibilità per ½ per esigenze gestionali (almeno 25.000,00 per associazioni e almeno 50.000,00 per fondazioni). E’ necessario dimostrare l’esistenza del patrimonio disponibile.

E’ ammissibile anche la presentazione di documenti l’impegno alla effettuazione di versamenti a favore dell’ente.

La disciplina regionale, pur avendo introdotto limiti patrimoniali quantitativi, non ha comunque innovato in tema di discrezionalità della valutazione.

Art. 4 co. 3 prevede poi che l’iscrizione sia disposta previa valutazione dello scopo e degli elementi patrimoniali, personali e dell’idoneità della dotazione patrimoniale al perseguimento delle finalità statutarie.

Per le Fondazioni, oltre all’art. 7 co. 2, interviene anche la  LR e Delibera di giunta 214/2004 che prevede il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni, attraverso l’invio di copia bilanci preventivi e consuntivi entro 15 gg dalla loro approvazione, corredati dalla relazione sull’attività programmata e svolta e l’invio annuale dello stato patrimoniale.

La Regione effettua il controllo dei documenti contabili inviati per verifica della congruità dei mezzi finanziari rispetto agli scopi.

La Regione ha il potere di chiedere chiarimenti sulla riscontrata inadeguatezza patrimoniale con connesso potere di revoca della personalità giuridica.

Nel Registro devono essere indicati:

la data dell’atto costitutivo

la denominazione

lo scopo

il patrimonio

la durata (se espressa nell’atto costitutivo)

la sede

il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

Inoltre, devono essere iscritte nel Registro:

le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, che devono essere approvate dalla Regione mediante apposito procedimento;

il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie;

la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;

le deliberazioni di scioglimento o i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione;

il cognome e nome degli eventuali liquidatori;

tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento (ad esempio fusioni e trasformazioni).

L’art 22 CTS, come sopra anticipato, introduce una nuova procedura per l’ottenimento della personalità giuridica in deroga al DPR 361/2000, mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 45 CTS: gestione a base territoriale mediante Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore).

Condizioni per l’iscrizione:

– rispetto delle norme di legge per la costituzione (art 16 cc)

– scopo possibile e lecito

– patrimonio non <15.0000,00 per associazione e non <30.000,00 per fondazioni

– stipula per atto pubblico notarile

Entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto costitutivo o della pubblicazione di un testamento che dispone una fondazione del Terzo settore (il testamento lo deve espressamente prevedere) il Notaio DEVE effettuare il deposito richiedendo l’iscrizione.

E’ demandata al Notaio la funzione di controllo di legalità (limitatamente ai requisiti previsti per gli enti del Terzo settore) e la verifica l’esistenza del patrimonio minimo.

E’ demandata all’ufficio del registro unico la verifica della regolarità formale della documentazione