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Aumenti di capitale con maggioranze “semplificate”

Il Decreto semplificazioni 76/2020, divenuto legge con la conversione 120/2020, dispone anche in materia di maggioranze necessarie per deliberare aumenti di capitale nelle società di capitali.

La volontà del legislatore dell’emergenza Covid è evidentemente quella di facilitare il rafforzamento patrimoniale delle SRL e delle SPA.

L’art. 44 del DL semplificazioni nella sua versione definitiva prevede una disciplina “a termine” fino al 30.6.2021 (commi 1, 2 e 3).

Spa – Assemblea straordinaria

Non viene fatta distinzione tra prima convocazione e convocazioni successive ed è previsto:

quorum costitutivo di almeno la metà del capitale sociale

quorum deliberativo della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea

La disciplina codicistica invece agli artt. 2368, secondo comma e 2369, terzo e settimo comma prevede:

– per l’assemblea in prima convocazione: quorum deliberativo della maggioranza del capitale sociale, salvo maggioranza più elevata prevista dalla Statuto (non è previsto quorum costitutivo);

– per l’assemblea in seconda convocazione; quorum costitutivo di oltre 1/3 del capitale sociale e quorum deliberativo di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea, salvo maggioranza più elevata prevista dalla Statuto.

SRL – Assemblea valida per deliberare modifiche statutarie (assemblea straordinaria)

La disciplina speciale è la medesima e prevede:

quorum costitutivo di almeno la metà del capitale sociale

quorum deliberativo della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea

La disciplina codicistica invece agli artt. 2479 bis, richiamato dall’art. 2480 prevede:

– quorum costitutivo di almeno metà del capitale sociale e quorum deliberativo di almeno la metà del capitale sociale, salvo maggioranza più elevata prevista dalla Statuto.

Oggetto delle delibere assumibili con le maggioranze di cui sopra:

– aumenti di capitale da eseguire esclusivamente mediante nuovi conferimenti, siano essi in natura che in denaro.

Sono pertanto esclusi dalla disciplina in esame gli aumenti di capitale “gratuiti”, cioè realizzabili mediante imputazione a capitale di riserve e di altri fondi iscritti in bilancio e disponibili (artt. 2442 e 2481 ter cc).

Testo dell’Articolo 44 D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020

Misure a favore degli aumenti di capitale​

1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439,2440 e 2441 del codice civile;

b) l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberare fino al 30 giugno 2021.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480,2481 e 2481-bis del codice civile.

3. Sino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l’aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.

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