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Convenzioni matrimoniali

Il codice civile consente ai coniugi di scegliere il regime patrimoniale che ritengono più confacente ai loro interessi per regolare i rapporti.

Anche l’assenza di una scelta formalmente espressa al momento del matrimonio, comporta indirettamente l’adozione del regime della comunione dei beni. In alternativa i coniugi, sempre al momento della celebrazione del matrimonio, possono scegliere il regime della separazione dei beni.

Tale seconda scelta può essere effettuata anche successivamente con la stipulazione di una convenzione matrimoniale.

Con lo strumento della convenzione matrimoniale i coniugi possono anche scegliere di destinare alcuni beni immobili o mobili registrati ai bisogni della famiglia distinguendo così il loro patrimonio in due parti: una soggetta alla potenziale aggressione di tutti i creditori (anche quelli che derivano il loro credito da rapporti lavorativi), l’altra soggetta solo alla potenziale aggressione dei soli creditori della famiglia, cioè di quei creditori che derivano il loro credito da un rapporto motivato dai bisogni della famiglia.

Questo tipo di convenzione matrimoniale è definito dal codice civile “fondo patrimoniale”.

Tutte le convenzioni matrimoniali devono essere ricevute dal Notaio alla presenza di due testimoni.

Il Notaio fornisce tutte le informazioni necessarie per valutare l’opportunità e le conseguenze dell’adozione di un particolare regime patrimoniale.