A seguito del decesso di una persona e in applicazione delle norme fiscali, è impedito agli eredi disporre immediatamente dei beni costituenti l’eredità (utilizzare i conti correnti e investimenti, vendere immobili, partecipare a società, gestire attività lavorative): è necessario procedere prima con la presentazione all’Agenzia delle Entrate della Dichiarazione di successione.
Lo Studio Notarile Camocardi mette a disposizione dei propri clienti la massima rapidità, competenza e precisione per la presentazione della Dichiarazione di successione al fine di consentire agli eredi di entrare nella piena disponibilità dell’eredità (conti correnti, investimenti, immobili, aziende, quote societarie…).
I clienti che abbiano particolari esigenze di celerità, riceveranno dallo Studio tutte le informazioni e l’assistenza necessaria per ottenere, nel minor tempo possibile, la piena disponibilità dell’eredità.
La normativa fiscale prevede i casi in cui, a seguito del decesso di una persona, è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione e i casi in cui invece è prevista l’esclusione di questo adempimento.
Obbligatorietà:
– quando nell’asse ereditario sono presenti immobili (terreni o fabbricati);
– quando tra gli eredi e legatari ci sono persone che non sono parenti in linea retta o coniugi del defunto
Esclusione dell’obbligo (devono sussistere tutti i seguenti requisiti):
– quando nell’asse ereditario non vi sono beni immobili;
– quando il valore dell’intero asse ereditario non supera euro 100.000,00;
– quando eredi sono il coniuge o alla parte dell’unione civile o parenti in linea retta.
Quando sussiste l’obbligo, la dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data del decesso e la presentazione all’Agenzia delle Entrate deve essere fatta mediante invio telematico. La dichiarazione si compone dei seguenti elementi.
Elementi soggettivi costituenti la Dichiarazione di successione.
– dati anagrafici e fiscali del defunto;
– dati anagrafici degli eredi e legatari;
– dati dell’eventuale testamento.
Elementi oggettivi costituenti la Dichiarazione di successione.
Tra i beni costituenti l’attivo ereditario:
– immobili: terreni e fabbricati;
– aziende;
– quote di partecipazione sociale (società di persone e società di capitali);
– saldi dei conti correnti bancari;
– titoli finanziari contenuti nei depositi titoli bancari;
– crediti verso terzi.
Dall’attivo ereditario è possibile dedurre i debiti del defunto esistenti alla data dell’apertura della successione e le spese mediche e funerarie.
Il testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs 346/1990) disciplina in modo minuzioso sia la determinazione del valore dei beni costituenti l’attivo ereditario come anche i limiti della deducibilità delle passività.
La determinazione del valore netto dell’asse ereditario serve per determinare l’applicazione delle imposte.
Imposte ipotecaria e catastale.
Qualora nell’asse ereditario ci siano beni immobili, devono essere versate le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% del valore dichiarato dei beni: valore venale in comune commercio o valutazione automatica (cosiddetto valore catastale).
E’ possibile che l’erede chieda le agevolazioni “prima casa” che riducono alla misura fissa (euro 200,00) ciascuna delle due dette imposte.
Queste due imposte devono essere pagate contestualmente all’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate
Imposta di successione.
La determinazione dell’aliquota da applicare è fatta in relazione al grado di parentela o affinità che l’erede o il legatario ha con il defunto e, nello stesso modo, si determina anche la franchigia oltre la quale deve essere calcolata l’imposta.
In particolare, vengono applicate le aliquote:
– del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
– del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
– del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
– dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Questa imposta viene liquidata dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’invio e la richiesta di versamento viene fatta mediante notifica al domicilio degli eredi e legatari.
Accettazione e rinuncia eredità
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