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Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

La legge 219/2017 mira al coinvolgimento del paziente nelle decisioni “esistenziali” e porta a quella che viene chiamata “medicina condivisa” dove il rapporto medico-paziente non è un rapporto di sotto-ordinazione del secondo al primo, ma vi è una collaborazione nella programmazione delle cure e nelle scelte, anche quelle fondamentali – esistenziali.

La legge in esame tende ad una maggiore certezza del diritto nel rapporto sanitario:

– da un lato è posto al centro il rispetto della volontà del paziente / cittadino / persona

– dall’altro dovrebbe portare ad un più sereno espletamento dell’attività medica.

Infatti, a certe condizioni, la volontà della persona diventa vincolante per l’esercizio dell’attività medica e, di conseguenza, il medico è esente da responsabilità civile o penale (art. 1, comma 6).

Tale costruzione può apparire eccessivamente rigida per il potenziale “abbandono” del paziente: disattendere la manifestata volontà con le DAT porterebbe il medico a responsabilità personale.

Il legislatore ha considerato tale eventualità prevedendo che le DAT possano essere disattese dal medico qualora, all’epoca in cui esprimono la loro efficacia (sopravvenuta incapacità di autodeterminarsi) appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero non sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento. In tali casi il medico, in accordo con il fiduciario, ove nominato e in carica nell’ufficio, può disattendere le DAT senza incorrere in responsabilità.

Centro di tutta la legge in esame è il consenso informato che viene declinato, oltre che in linea generale e definitoria all’art. 1, anche e soprattutto con specifico riguardo ad un tempo futuro ed eventuale nel caso di sopraggiunta incapacità di autodeterminarsi (DAT).

L’art. 4 della legge prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Con questa legge il Notariato ancora una volta si affianca al cittadino per accompagnarlo nella assunzione delle grandi scelte della vita.

La veste che indossa, tuttavia, nuova per certi versi, chiama il Notaio a ricoprire un ruolo che, fino a questo ultimo periodo, non gli è stato proprio.

Il legislatore sta dimostrando di riconoscere al Notaio – pubblico ufficiale una valenza di interlocutore idoneo, da un lato, a tutelare l’applicazione dei principi, prima che normativi, sociali e umani della difesa della vita, della dignità e della autodeterminazione dell’uomo; dall’altro lato, ad essere “accompagnatore” del cittadino / persona durante il cammino della propria vita.

La cura degli interessi patrimoniali, ambito di lavoro abituale per il notaio, con questa legge, cede il passo alla cura degli interessi personali.

Il Notaio è chiamato ad occuparsi di aiutare la persona nella formazione delle DAT e interviene, non certo per fornire le informazioni necessarie al formarsi del necessario consenso, ma per essere garante durante tutto il percorso formativo dell’atto portante le DAT del rispetto della norme.

Il Notaio è il pubblico ufficiale cui l’ordinamento affida il compito di creare le condizioni per una libera e consapevole manifestazione del volere.

Quindi il Notaio svolge la funzione a lui propria della indagine della volontà della persona, come disposto dall’art. 47 L.N. (89/13).

Tale funzione viene integrata dal necessario dialogo con il medico (consenso informato)

In sintesi, il Notaio:

– attribuisce certezza della volontà manifestata, del rispetto delle norme, della provenienza della dichiarazione, della capacità di agire;

– invita l’autore a ponderare adeguatamente le scelte che sta facendo;

– diventa garante del dialogo tra medico e paziente;

– attribuisce data certa;

– si occupa della conservazione dell’atto, affinchè possa essere reso disponibile.