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Atto pubblico notarile informatico

Oggi, come in passato, l’intervento del Notaio consente la miglior realizzazione dell’interesse del cliente/cittadino.

La Legge Notarile (Legge 16.2.1913 n. 89) non solo non dimostra gli anni che ha, ma, anzi, non li ha proprio! La qualità redazionale e la precisione della tecnica legislativa, caratteristiche sconosciute ai più recenti legislatori, fecero nascere un corpo organico di norme che ancora oggi mantiene intatta la propria struttura. Non solo. Il regolamento per la contabilità dello Stato stabilisce che la Legge Notarile è la legge di riferimento per tutti gli atti pubblici redatti anche da altri pubblici ufficiali dello Stato.

La qualità dell’impianto originario ha permesso ai legislatori che si sono succeduti nei decenni di apportare comunque con precisione tutte quelle modifiche necessarie per mantenere le norme di riferimento al passo con i tempi e, spesso, precorrendo i tempi stessi.

In particolare è quanto è avvenuto con le modifiche introdotte già nel 2010 (D.Lgs 2.7.2010 n. 110) per consentire ai Notai italiani di ricevere atti informatici sottoscritti con firma digitale qualificata o con firma grafometrica.

Il notariato italiano è stata tra le prime istituzioni nazionali a sviluppare le infrastrutture necessarie per consentire la redazione, la sottoscrizione e la conservazione nel tempo degli atti notarili informatici. Ciò significa che oggi è possibile sottoscrivere un atto non su supporto cartaceo, ma documentato da un file immodificabile (PDF/A).

La firma digitale richiesta è una firma digitale qualificata o una firma grafometrica  che consente a chiunque, anche sprovvisto di token, ad intervenire e sottoscrivere l’atto informatico.

E’ notizia di questi giorni che il notariato stia lavorando per consentire l’emanazione dei necessari provvedimenti legislativi idonei a consentire anche la sottoscrizione a distanza di un atto pubblico informatico, mantenendo e preservando tutte le caratteristiche che la legge ha sempre voluto attribuire all’atto notarile: la certezza dell’identità delle parti, la manifestazione consapevole della volontà, la redazione nel rispetto della normativa vigente, la documentazione dell’atto fino a querela di falso, la conservazione dell’atto stesso per i decenni a venire senza perdita dei dati, l’impossibilità di sottrazione o manipolazione della firma digitale o grafometrica, l’aggiornamento certo dei registri pubblici.

La Firma

Firma olografa

La firma è il segno grafico che una persona appone per rendere propria, per attribuire a sè stesso, una dichiarazione, uno scritto, un’opera d’arte.
Il significato italiano della parola firma deriva dal latino firmus, cioè fermo, definito, inamovibile.
L’attribuzione della paternità del documento mediante la sua sottoscrizione con la firma è sì radicata nella nostra cultura che il disconoscimento della firma stessa non può che essere valutato da un giudice a seguito di un procedimento giudiziale. Quando la firma è apposta ad un documento pubblico oppure autentica da un Notaio, affinché possa essere disconosciuta, deve essere promosso un giudizio di falso
L’attribuzione di una firma ad un determinato soggetto diventa così il risultato di un procedimento di valutazione del perito calligrafico.


Firma elettronica

La firma elettronica è un procedimento informatico; sono dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare. Questa definizione è ampissima ed è valida sia per i PIN dei bancomat, come per i codici generati per i bonifici effettuati on line, come anche la scansione di una firma autografa.


La firma elettronica

qualificata è una firma elettronica idonea ad identificare il firmatario, creata da un dispositivo per la creazione di firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche.
Solo la firma elettronica qualificata è equiparata dalla normativa vigente (regolamento eIdas – Reg. UE n. 910/2014) alla sottoscrizione autografa e gode del riconoscimento reciproco tra Stati membri se accompagnata da certificato qualificato.
Attualmente l’unico procedimento tecnologico che assicura tutti i requisiti previsti per la firma qualificata è quello basato sulle chiavi asimmetriche: tale sistema è la firma digitale.


Firma digitale

La firma digitale è definita come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata (crittografia asimmetrica), correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”: la norma introduce quindi l’uso di algoritmi di crittografia a chiave pubblica.
Un certificato per la firma qualificata è rilasciato da una Certification Authority; una Certification Authority è autorizzata al rilascio di certificati qualificati da parte di una autorità pubblica preposta (per l’Italia è il DigitPA).
Ad oggi non è procedimento rapido e facile entrare nella disponibilità di un certificato idoneo per l’utilizzo della firma digitale qualificata. Per questo motivo il Consiglio Nazionale Notariato ha sviluppato un software in grado di permettere la sottoscrizione dell’atto pubblico informatico anche mediante la firma grafometrica.

 

Firma grafometrica


La firma grafometrica si fonda sulla realizzazione del medesimo gesto richiesto per la apposizione di una firma olografa su supporto cartaceo.
La firma grafometrica è una firma biometrica perchè vengono acquisiti tramite campionatura dei parametri che attengono alla biometria comportamentale.
IStrumentum, il software elaborato per conto del Consiglio Nazionale del Notariato, è stato progettato per impedire l’alterazione del documento.
Per evitare che la firma possa essere “riutilizzata” e quindi associata ad altro documento informatico, il software provvede a legare la firma grafometrica ed il documento PDF sottoscritto impedendo che il tratto grafometrico venga dissociato dal testo cui è stato apposto. Una volta apposta la sottoscrizione ed accettata, tutti i dati grafometrici raccolti vengono istantaneamente protetti con un sistema di cifratura e legati indissolubilmente al documento attraverso un sistema di impronte non reversibili.
La firma grafometrica, quindi, è per tutti e tutti la possono usare.