La fantasia dei nostri governanti è riuscita a produrre questa iconica sintesi (il SALVA CASA) con la (presunta) intenzione di tranquillizzare gli italiani rispetto alle paure che aleggiano intorno alle nostre case, vittime tante volte delle fantasie edilizie, questa volta però dei cittadini.
Con un po’ il piglio di chi ha combattuto la battaglia della libertà sessuale degli anni 60/70 del secolo scorso, l’italiano pensa e, a volte dice, “la casa è mia e me la gestisco io“, senza passare, almeno per un saluto, dagli uffici tecnici del Comune. E con ciò sentendosi libero di ampliare o ridurre stanze; costruire o demolire scale interne e, perchè no, esterne; spostare finestre, alzare l’ultimo piano, trasformare le cantine del piano terra, in appartamenti e… ancora e ancora. Ma non limitiamoci alle variazioni o modifiche parziali di ciò è già costruito, magari con un legittimo titolo edilizio. A certe latitudini italiane, quelle un po’ più verso il caldo mediterraneo (soprattutto ma non solo), i fabbricati si costruiscono proprio da zero senza sapere nemmeno in che via del paese sia l’ufficio tecnico comunale.
Ecco, il SALVA CASA può salvare qualcosa e… qualche casa, ma solo in presenza di ben determinati presupposti.
E’ ammessa la possibilità di sanare l’abuso realizzato, ma nel rispetto degli interessi pubblici legati al corretto sviluppo del territorio e degli assetti urbanistici esistenti, costituendo questa una prerogativa dell’amministrazione comunale, riconducibile alle funzioni di vigilanza urbanistica ed edilizia.
Sto parlando del D.L. del 29 marzo 2024 n. 69, convertito nella legge 24.7.2024 n. 105 che ha apportato alcune modifiche al D.P.R. 6.6.2001 n. 380, conosciuto come Testo Unico dell’Edilizia (TUE).
Per capirci qualcosa, nei limiti di quello è il mio interesse notarile, ho scritto 4 brevi testi che cercano di sintetizzare altrettante modifiche:
– l’accertamento di conformità urbanistica ed edilizia (art. 36 e 36 bis TUE);
– le tolleranze costruttive ed esecutive (art. 34 bis TUE);
– lo stato legittimo dei fabbricati (art. 9 bis TUE);
– la segnalazione certifica di agibilità – SCA (art. 24 TUE).
Per la redazione di questi brevi testi mi sono avvalso del lavoro eseguito dall’Ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato che ha prodotto ben più complete analisi alle modifiche normative introdotte con il Salva Casa; quindi, a te che leggi spetta scegliere se leggere la versione breve e divulgativa che ho scritto e che trovi cliccando sui relativi link di qualche riga sopra, oppure leggere la versione estesa dell’Ufficio studi, che si trova liberamente pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale a questi link:
Accertamenti di Conformità – Studio 226-2024
Le tolleranze costruttive ed esecutive – Studio 62-2025
Lo stato legittimo – Studio 225/2024
L’agibilità dopo il decreto salva casa – studio 40/2025
Per approfondimenti contatta pure lo Studio Notarile Carlo Camocardi.