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La rinuncia di eredità e il problema delle auto “abbandonate”

Capita di ereditare. E questo si sà. Ma, prima di diventare eredi, capita di dover valutare se quell’eredità sia gradita oppure no e, così, capita anche di dover rinunciare all’eredità.

Si rinuncia per non subentrare nei debiti ereditari, oppure per principio, oppure per lasciare l’eredità interamente ad un prossimo congiunto.

A parte i motivi che spingono un chiamato erede a rinunciare, quando ci si trova nella condizione di effettuare la scelta tra accettare o rinunciare all’eredità, è necessario prestare massima attenzione alle proprie azioni e ai documenti che richiedono una firma.

Purtroppo più e più volte i chiamati all’eredità si ritrovano eredi senza aver potuto soppesare i pro e i contro e, in alcune di queste tante volte gli effetti sono assai dannosi.

Come può accadere questo?

Nei momenti e giorni seguenti al decesso del proprio congiunto, oltre al lutto, si devono affrontare tante situazioni giuridiche che, con utilizzo appropriato del termine, sono adempimenti “burocratici”: la banca, la posta, l’abitazione in locazione al defunto o del defunto, le utenze di quella casa e tanti altri.

Nessun problema se si desidera diventare eredi: comportandosi da erede, gestendo cioè i beni dell’eredità e firmando in qualità di erede qualsiasi dichiarazione o richiesta di dati presso qualsivoglia ufficio, si diventa eredi (e senza possibilità di pentimento).

Tra questi comportamenti rientra anche la gestione dell’auto intestata al defunto.

Sia che si tratti di una nuova auto che si vorrebbe poter possedere, oppure di un vecchio catorcio destinato alla rottamazione: il suo utilizzo per il viaggio del fine settimana verso il mare (lockdown permettendo), oppure per il viaggio dell’estremo saluto verso lo sfascia carrozze è un comportamento che determina l’accettazione dell’intera eredità.

Quindi mettiamo ordine tra le informazioni utili per il caso in cui (purtroppo) l’auto sia della categoria “catorcio” e, per far questo, parliamo non solo di auto, ma più in generale di veicoli.

Secondo il DM 460/1999 e anche il D.Lgs 152/2006, art. 183, un veicolo rinvenuto può essere considerato:

1) veicolo abbandonato e rifiuto, quando si trovi su area ad uso pubblico in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l’uso o la conservazione;

Gli organi di polizia stradale, oltre a procedere alla rilevazione di  eventuali violazioni alle norme  di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d’uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta

Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell’articolo 923 del codice civile.

Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.).

Sul proprietario del veicolo, quando è rifiuto, grava anche l’obbligo di rimozione e ripristino dei luoghi, in solido con il proprietario dell’area, solo però se questi è responsabile, anche solo a titolo di colpa.

2) veicolo fuori uso, quando non è ancora rifiuto.

Gli stessi organi di polizia allorchè accertano, attraverso apposita verbalizzazione, il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un’area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai sensi del codice della strada, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, ne dispongono il conferimento, per la temporanea custodia, ad un centro di raccolta, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto.

Delle circostanze del ritrovamento e dell’avvenuto conferimento, l’organo di polizia riferisce al sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 927 e seguenti del codice civile.

Il sindaco, oltre alla pubblicazione all’albo del Comune, dispone, ove il proprietario del veicolo, quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo stesso dell’invito a ritirarlo nel termine di un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione, con l’esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione. La restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento.

Trascorso l’anno senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il Comune, in relazione alle condizioni d’uso del veicolo, non ne disponga la vendita.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli a motore o ai rimorchi rinvenuti su aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento, nel caso di sosta protratta per un periodo di sessanta giorni continuativi senza l’effettuazione del pagamento delle somme dovute in conformità alle tariffe.

In conclusione.

Anche la sola rimozione dal suolo pubblico dell’auto del defunto comporta accettazione dell’eredità, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Spesse volte gli organi di polizia, nello svolgimento del loro lavoro in occasione di un rinvenimento di un’auto su suolo pubblico, non potendo contattare il proprietario perchè deceduto, ricercano e contattano i parenti prossimi, chiedendo loro di provvedere alla rimozione del veicolo.

Tale richiesta è anche accompagnata dalla comunicazione dell’applicazione della eventuale sanzione amministrativa (la multa) per violazione di norme, via via più alta in caso di prolungato ritardo.

I parenti del defunto, quando ancora non abbiano deciso di diventare eredi, invitati caldamente ad adempiere all’ordine della forza pubblica, si ritrovano così ad essere eredi, senza possibilità di tornare sui propri passi. Quindi che fare? Nel dubbio, chiedere sempre prima al Notaio.