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Minori – Interdetti – Inabilitati

Il codice civile detta una puntuale disciplina per regolare la formazione degli atti quando siano parte di essi persone che non abbiano, nè totalmente nè parzialmente la capacità di agire, cioè si trovino nella impossibilità di provvedere ai propri interessi a causa della minore età oppure a causa di abituale infermità di mente.

I minorenni che abbiano entrambi i genitori viventi, o anche uno solo di essi, sono soggetti alla loro responsabilità genitoriale, salvo che i genitori stessi siano a loro volta incapaci di svolgere i compiti loro affidati.

Quando, invece, i minorenni si trovino a non essere sottoposti alla responsabilità genitoriale (ad esempio per decesso di entrambi i genitori), il giudice tutelare nomina al minore un tutore aprendone la relativa tutela.

La disciplina della tutela del minore di età è la medesima che si applica nei casi in cui una persona maggiore di anni 18 venga sottoposta ad interdizione per totale incapacità di autodeterminarsi.

Nei casi in cui il maggiore di età si trovi in una condizione di non piena capacità di autodeterminazione, anzichè la procedura di interdizione, viene aperta la procedura di inabilitazione che prevede la nomina di un curatore con funzioni di integrazione della volontà dell’inabilitato per l’esecuzione di quegli atti o operazioni che il giudice abbia valutato poter essere compiuti direttamente dall’inabilitato, oppure con funzioni di sostituzione della persona inabilitata.

Il Notaio fornisce tutta la consulenza necessaria per la redazione dei ricorsi da presentare al giudice tutelare o al tribunale per l’ottenimento delle autorizzazioni alla stipula di eventuali atti di interesse del minore o dell’interdetto o dell’inabilitato.

Lo studio si occupa poi della presentazione dei ricorsi in cancelleria, alla verifica della corretta esecuzione dell’attività di cancelleria e del ritiro delle copie conformi necessarie.