Beh, l’argomento è di interesse per molti e, considerando anche quanti “bonus Casa” sono stati chiesti nell’ultimo periodo, è importante approfondire la possibilità di continuarne l’utilizzo anche quando, purtroppo, ci si trova ad essere eredi del soggetto richiedente il bonus ristrutturazione.
Prima di rispondere alla domanda, però, voglio qui ricordare che la normativa vigente consente che le detrazioni fiscali dalle imposte sui redditi, relative alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l’efficientamento energetico, possono essere trasferite dal venditore all’acquirente con il rogito di compravendita, come anche, al contrario, possono essere trattenute a favore del venditore stesso.
Attenzione: in questo caso non serve il requisito del possesso materiale (detenzione) dell’immobile.
Caso parzialmente diverso è quello del trasferimento dell’immobile in caso di eredità.
La norma vigente (articolo 16 bis DPR 917/1986) prevede che l’erede possa fruire del beneficio fiscale esclusivamente se conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
La detenzione dell’immobile è quindi un requisito necessario per poter godere della detrazione; di conseguenza, la detrazione è impedita se, ad esempio, quell’immobile è condotto in locazione da parte di terzi soggetti.
Su questo punto, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 7/2025 che ha chiarito la possibilità di usufruire della detrazione anche da parte dell’erede dal momento in cui quest’ultimo, anche successivamente all’acquisto ereditario dell’immobile, acquisisca di fatto la detenzione dell’immobile.
L’importante evidenziare l’ulteriore requisito: la detrazione spetta se la detenzione dell’immobile è mantenuta dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Vi faccio un esempio.
Nell’anno 2020, il signor Mario Rossi ha eseguito in un immobile di sua proprietà lavori di ristrutturazione e efficientamento energetico, per i quali ha chiesto le relative detrazioni fiscali che ha cominciato a portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2021.
Quell’immobile era oggetto di contratto di locazione.
Il signor Rossi è venuto a mancare nel 2022, lasciando unico erede per legge il figlio Luigi.
Non potendo avere la materiale disponibilità (detenzione) dell’immobile ereditato, perché oggetto di locazione, Luigi non ha potuto utilizzare da subito le detrazioni.
Il contratto di locazione è poi cessato il 30.6.2023 e Luigi, nel novembre dello stesso anno, si è trasferito nell’immobile ereditato.
Luigi, quindi, entrato nella materiale disponibilità dell’immobile, ha potuto usufruire delle detrazioni risiedendo nell’immobile per l’intero periodo dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024.
Luigi, poi, volendo vendere l’immobile a Maria, può ora decidere se trattenersi le agevolazioni, ovvero trasferirle all’acquirente.
Ricorda sempre di chiedere al tuo Notaio maggiori informazioni.