Già qui avevo accennato molto brevemente della figura del patto di famiglia per incuriosire chi si fosse imbattuto nel mio sito.
Ne trovo anche ora l’occasione per precisare un paio di aspetti tributari che possono risultare di grande interesse.
Il primo. Era il 2006 quando il nostro legislatore introdusse il comma 4 ter all’art. 3 nella disciplina dell’imposta sulle donazioni e successioni (D.Lgs 346/1990), norma con la quale i trasferimenti (fatti a titolo donativo o mediante il patto di famiglia) non sono soggetti all’imposta (significa che non pagano e non pagheranno) a condizione che:
a) abbiano ad oggetto aziende o rami di esse, oppure quote sociali o azioni;
b) in caso di quote sociali o azioni, facciano acquisire o integrare il controllo della società (ex art. 2359 c.c.);
c) chi li riceve continui l’attività o detenga la partecipazione per almeno 5 anni e ciò lo dichiari in atto.
Il secondo. E’ la Cassazione stavolta con la sentenza 29506/2020 a dar ragione al contribuente e contro all’Agenzia delle Entrate. Anche in assenza della possibilità di applicare la disciplina ora descritta, è possibile ridurre il carico fiscale del trasferimento applicando alla parte imponibile del trasferimento l’aliquota relativa alle donazioni da parte dei genitori ai figli (4%) e non quella relativa alle donazioni tra fratelli (6%).
Un esempio: con un patto di famiglia il padre trasferisce al figlio Caio una partecipazione (o una azienda) del valore di 1,5 milioni di euro e il figlio Caio versa al fratello Mevio uguale somma di euro 1,5 milioni. La seconda attribuzione tra fratelli, secondo l’Agenzia delle Entrate, avrebbe dovuto pagare euro 84.000,00 (1.500.00,00 meno la franchigia di euro 100.000,00 = 1.400.000,00 x 6%), mentre la Cassazione ha correttamente stabilito che l’attribuzione a Mevio viene fatta indirettamente dal padre. E’ sempre la volontà del padre infatti a determinare l’arricchimento di Mevio seppure attuato per mano del fratello Caio. Quindi l’imposta da pagare è di euro 20.000,00 (1.500.000,00 meno franchigia di 1.000.000,00 = 500.000,00 x 4%).
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