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Quando i genitori contribuiscono ad acquistare la casa del proprio figlio.

“E’ la ruota che gira”, ci ripetiamo spesso (ma non sempre). “Mio padre mi ha comprato la casa e ora tocca a me comprarla a mio figlio”.

Questa situazione, di fatto tipica, rientra nella categoria delle donazioni indirette, cioè operazioni in forza delle quali un soggetto (il figlio, nel nostro caso) riceve un beneficio patrimoniale, un arricchimento non in modo diretto, cioè direttamente dal soggetto che lo effettua e per questo si impoverisce (il padre, nel nostro caso), ma in modo indiretto, cioè mediante l’adempimento di obbligo personale (nel nostro caso dell’obbligo di pagamento del prezzo della compravendita, parziale o totale, da parte del genitore).

Il “bel gesto” del genitore porta ad alcune considerazioni in ordine alla disciplina, sia fiscale che civilistica, in materia di donazioni e successioni.

Disciplina fiscale

1) tassazione della donazione indiretta.

L’art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. 346/1990 (Testo dell’Imposta sulle successioni e donazioni) prevede espressamente che non si applica l’imposta di donazione nei casi di donazioni o altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.

La prassi notarile suggerisce due modalità con cui far emergere dall’atto di compravendita la donazione indiretta: con intervento del genitore o senza intervento del genitore.

Nel caso in cui sia possibile che il genitore presenzi alla stipula della compravendita, è certamente consigliabile che ciò avvenga al fine di far dichiarare ad entrambi, figlio e genitore, la volontà di quest’ultimo di beneficiare il primo del pagamento del prezzo (o di parte dello stesso).

Fino all’ordinanza di Cassazione 17424/2023, l’Agenzia delle Entrate imponeva che in atto risultasse la richiesta di applicazione della norma sopra richiamata. In assenza di tale richiesta non vi era riconoscimento della non applicabilità dell’imposta, intendendo che la norma di cui al richiamato comma 4-bis disciplina una fattispecie agevolativa di esenzione dall’imposta attivabile solo a richiesta di parte.

La Cassazione invece, a seguito della impugnazione di un avviso di accertamento, ancora una volta riconosce come l’Agenzia delle Entrate sia in errore: il comma 4-bis disciplina non una agevolazione di esenzione, bensì una ESCLUSIONE di applicabilità della disciplina sulle donazioni, pertanto il contribuente non può essere onerato dal fare espressa richiesta di applicazione della norma poichè efficace di per sè.

E’ necessario che risulti il collegamento tra pagamento fatto al venditore e volontà di beneficiare l’acquirente.

La modalità con cui poi debba risultare tale collegamento è un altro tema ancora, ma la miglior prassi notarile suggerisce (ove possibile) che il collegamento risulti dall’atto, anche se ciò sembra non essere necessario.

2) tassazione in sede di altre donazioni tra i medesimi soggetti.

La Suprema Corte con la sentenza della sez. trib. del 19 gennaio 2021, n. 727 ha stabilito che è vigente l’istituto del coacervo in materia di imposta sulle donazioni.

E’ noto che in certi casi di rapporto di parentela stretta tra donante e donatario (tra genitore e figlio/discendenti e tra fratelli), l’imposta di donazione si applica solo al superamento della franchigia.

Per calcolare il superamento della franchigia si considera non solo il valore della donazione che si intende fare, l’ultima per intenderci, ma a questa si sommano anche il valore delle donazioni eventualmente fatte in precedenza. E’ questo il “coacervo”.

Ora, se è stabilito che la donazione indiretta è esclusa dall’applicazione dell’imposta sulle donazioni, allora se ne deve dedurre anche che tale valore non deve essere sommato a quello di altre donazioni.

Speriamo che l’Agenzia delle Entrate aderisca a tale posizione della Cassazione ed evitare così altri ricorsi.

Nota: il sistema del coacervo delle donazioni non si applica però per le donazioni fatte nel periodo in cui l’imposta era stata soppressa: 25 ottobre 2001 – 28 novembre 2006.

Disciplina civilistica 1) L’esclusione sopra descritta delle donazioni indirette dall’applicazione della relativa imposta, non comporta però l’esclusione anche dell’applicazione delle norme del codice civile (art. 809 che richiama gli artt. 800 e ss e 555 e ss) in materia di revocazione e quota di riserva spettante ai legittimari.