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Società di persone: costituzione, modifica e cessione di partecipazione

Sono società di persone:

– società semplice (SS);

– società in nome collettivo (SNC);

– società in accomandita semplice (SAS).

La società semplice è una forma societaria il cui utilizzo è concesso solo per l’esercizio di attività non commerciali, quali, ad esempio, le attività in agricoltura.

I soci scelgono di esercitare l’impresa in una forma di società di persone quando l’attività economica da svolgersi è di dimensioni piccole o, comunque, quando ritengono che il rischio d’impresa sia molto basso.

Con l’adozione di una forma di società di persone, infatti, la società non acquista la personalità giuridica e, conseguentemente, i soci rimangono responsabili personalmente per le obbligazioni della società. Le società di persone sono, infatti, soggetti di diritto, cioè centri autonomi di imputazione di diritti e doveri, ma non anche persone giuridiche.

In questi tipi di società prevale l’aspetto personalistico caratterizzato dalla fiducia che i soci reciprocamente si riconoscono rispetto al capitale.

Le società di persone vengono anche scelte per privilegiare una più facile amministrazione e ridurre i costi di gestione e fiscali.

Durante la vita della società si possono verificare diverse circostanze che suggeriscono o che impongono la modifica del contratto sociale. Ogni modifica che i soci vogliano o debbano fare degli elementi costitutivi deve essere pubblicizzata nel Registro Imprese con idoneo atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le modifiche possono avere ad oggetto, ad esempio:

– la sede;

– l’oggetto;

– il capitale;

– la durata;

– il sistema di amministrazione;

– le clausole che disciplinano il recesso e l’esclusione o la successione dei soci;

– la ripartizione degli utili e delle perdite.

Una particolare forma di modifica del contratto sociale è la cessione della partecipazione che può essere effettuata solo con il consenso di tutti i soci, salvo che nei rari casi in cui i Patti sociali non prevedano la libera trasferibilità.

Il socio cedente rimane responsabile per le obbligazioni che la società ha assunto fino al momento della cessione stessa e il cessionario diviene responsabile, non solo per le obbligazioni che sorgeranno da quella data in poi, ma anche per le obbligazioni già precedentemente assunte.

La trattiva tra cedente e cessionario porta a disciplinare tra le parti la relazione verso i terzi per le obbligazioni sorte fino al momento della cessione, ma tali accordi non possono essere opposti ai terzi.

Atti Societari

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