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Testamento olografo.

Il legislatore ha voluto che la manifestazione della volontà testamentaria fosse realizzabile con la massima libertà e il più possibile scevra da forme particolari e, per questo motivo, ha permesso di scrivere il proprio testamento su un qualsiasi supporto individuando solo tre requisiti per la sua validità:

– autografia: il testamento olografo deve essere scritto tutto di propria mano. Il termine è composto dalle due parole greche “olo” e “grafia” che significano “tutto” e “scrittura”;

– data: deve essere indicata la data in cui viene scritto il testo;

– sottoscrizione: deve essere presente la firma, meglio se leggibile.

In presenza di questi requisiti il testamento è formalmente valido.

Affinchè, però, la volontà testamentaria produca gli effetti desiderati dal testatore, è necessario che anche il contenuto del testamento abbia alcune caratteristiche: non deve essere ambiguo, deve individuare con chiarezza i destinatari e gli oggetti delle disposizioni; deve considerare l’esistenza dei diritti dei legittimari; non deve contenere clausole vietate.

Il testamento, come ogni altro atto, deve essere redatto da una persona capace di intendere e volere, quindi non solo giuridicamente capace perchè non sottoposta a misure giudiziali di limitazione o eliminazione della capacità di agire, ma anche non colpita naturalmente da malattie invalidanti o in stato temporaneo di incapacità di disporre dei propri diritti.

Il Notaio, attraverso l’ascolto e il dialogo con il testatore, ne indaga la volontà e fornisce la consulenza necessaria per tradurla in clausole chiare, precise e dirette al suo perseguimento e realizzazione.

Illustra al testatore quali sono i diritti dei legittimari e come poter redigere il testamento nel loro rispetto, oppure le conseguenze cui potranno andare incontro gli eredi in caso di mancato rispetto di queste norme.

Il Notaio, quindi, suggerisce al testatore le clausole che vengono scritte da quest’ultimo su di un foglio di carta qualsiasi che viene definito “scheda testamentaria”

La scheda testamentaria potrà poi essere conservata dal testatore o da lui consegnata in deposito al Notaio stesso.

Il testamento potrà essere modificato ogni qualvolta il testatore ne valuterà l’opportunità e potrà esserlo mediante un nuovo testamento olografo o un testamento pubblico.

Pubblicazione del testamento olografo.

Avvenuto il decesso, affinchè la volontà del testatore possa avere esecuzione, è necessario procedere con un atto notarile: la “pubblicazione del testamento olografo”. Con tale atto diventano “pubbliche”, cioè conoscibili e “forti” le disposizioni scritte di proprio pugno dal testatore.

La pubblicazione non comporta una pubblicità “sociale”, cioè sui mezzi di stampa o con altre forme di larga diffusione, ma una pubblicità “legale” attraverso la redazione dell’atto da parte del Notaio, Pubblico Ufficiale, l’inserimento di una copia conforme nel registro testamenti tenuto presso il Tribunale competente (ultima residenza del testatore) e all’Archivio Notarile, oltre che presso l’Agenzia delle Entrate dove l’atto di pubblicazione viene portato per effettuarne la registrazione fiscale con il relativo pagamento delle imposte.

L’attività di pubblicità, come ora descritta, consente a coloro che pretendano di vantare diritti contrastanti al contenuto del testamento, di valutare l’opportunità di chiedere al Giudice l’emissione di un provvedimento che ne dichiari i vizi di forma o di efficacia: è questo il risultato di quella attività che viene definita “impugnazione del testamento”.

Come prima detto, la redazione del testamento olografo può essere realizzata senza alcuna attività consulenziale da parte del Notaio, con la possibile conseguenza che il contenuto, se non anche la forma, del testamento stesso sia viziata con conseguenze di invalidità o inefficacia.

In luogo della “impugnazione del testamento” innanzi al Giudice, è possibile che gli eredi nominati nel testamento e coloro che vantano interessi contrastanti, cerchino di raggiungere un accordo di natura transattiva o di integrazione/riconoscimento di legittima diretto ad evitare la procedura giudiziale. Tali accordi vengono conclusi con la consulenza e l’attività del Notaio e, spesse volte, con il patrocinio di legali di parte.