Nuova ed ulteriore proroga al 31 marzo 2021 per assemblee a distanza di SOCIETA’ e ASSOCIAZIONI

Il decreto milleproroghe (DL 183/2020) ha nuovamente prorogato l’efficacia della norma di cui all’art. 106 del DL18/2020 al 31.3.2021. Tale termine verrà anticipato in caso di anticipata cessazione lo stato di emergenza (attualmente fissato al 31.1.2021).

Ne consegue che le le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Affinchè l’assemblea risulti valida, è necessario che
vengano preventivamente stabiliti e comunicati i criteri trasparenza e
tracciabilità al fine di permettere al Presidente, direttamente o attraverso
l’ufficio di segreteria, di identificare tutti i partecipanti e verificarne il
diritto all’intervento e al voto e, quindi, di consentire a tutti soci la
partecipazione informata e l’espressione del voto.

La convocazione dell’Assemblea dovrà pertanto contenere,
oltre alla indicazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno e del luogo
della convocazione fisica (non è ammissibile che l’Assemblea sia convocata solo
in un “luogo” virtuale), anche le modalità di svolgimento
dell’Assemblea con le seguenti precisazioni:

– possibilità di intervenire fisicamente o mediante
collegamento da remoto;

– informazioni sulla piattaforma telematica scelta per la
gestione dell’Assemblea da remoto. La segreteria porrà particolare attenzione a
fornire anche le istruzioni per realizzare il collegamento, quando, per la
tipologia degli associati, siano prevedibili maggiori difficoltà nell’utilizzo
di tali mezzi.

Nelle società e associazioni con una base sociale ampia, è
certamente consigliabile valutare preventivamente la piattaforma telematica, per
verificare che questa consenta di esprimere il proprio voto in modo simultaneo
e certo.

Deve essere consentito a chi presiede accertare la
regolarità della costituzione della riunione (identificando in modo certo i
partecipanti), di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare i
risultati delle votazioni.

Ogni partecipante deve essere nella possibilità di seguire
in modo adeguato lo svolgimento del dibattito assembleare, di intervenire
tempestivamente in merito alla trattazione degli argomenti e alla votazione.

Lo studio Notarile Camocardi offre la
tecnologia e l’assistenza per consentire di gestire assemblee a distanza.

SRL o SPA in perdita al 31.12.2020? Possibilità di rinvio sino al 2025

E’ la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) a consolidare la disciplina già prevista dall’art. 6 del DL 23/2020 convertito nella legge 40/2020.

In sintesi questo è il contenuto della norma:

– i provvedimenti previsti dal codice civile (art. 2446 e 2482 bis) nel caso di perdite superiori ad 1/3 (perdite patologiche) del capitale devono essere adottati al quinto esercizio successivo (2025);

– stesso termine di 5 esercizi anche per le perdite patologiche, cioè superiori ad 1/3 del capitale, che siano anche tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale (art. 2447 e 2482 ter);

–  in modo coerente con la modifica, non opera la causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale per un periodo di cinque esercizi;

– al fine di rendere “trasparente” lo stato di perdita del bilancio, si deve dare evidenza, nella nota integrativa dei cinque esercizi “in perdita patologica”, dell’ammontare delle perdite registrate, della loro origine e degli sviluppi nel periodo di disapplicazione degli obblighi di ricapitalizzazione.

Come tante e tante volte capita, che ormai ci si stupisce del contrario, anche in questo caso la norma è scritta male e porta a tanti dubbi applicativi, per i quali sarà necessaria una attività di interpretazione da farsi nel prossimo futuro.

Per ora si ritiene comunque opportuno che gli amministratori prudentemente agiscano sempre nel rispetto della norma che impone loro di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti in caso di perdite patologiche, tra i quali, oggi, è anche possibile “rimandare a nuovo” fino a 5 esercizi le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020.

La norma del richiamato art. 6 oggi è la seguente:

“Art. 6. – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) – 1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.”.

Ancora una volta è possibile affrancare le plusvalenze sui terreni edificabili e agricoli.

Si sa che nel nostro Paese la “temporaneità” è vista con gli occhi dell’Eterno e così, da due decenni due, il legislatore propone in modo “straordinario” e “temporaneo” la possibilità di “affrancare” le plusvalenze immobiliari che si determinano dalla vendita di terreni edificabili e agricoli.

Norma vigente: Legge di Stabilità 30.12.2020 n. 178, art. 1, commi 1122 e 1123.

Cosa: terreni edificabili o agricoli.

Chi: coloro che possiedono il terreno non nell’esercizio di una impresa, quindi persone fisiche (anche comproprietari, nudi proprietari, usufruttuari) – enti non commercialisocietà semplici che:

– non abbiamo prima d’ora affrancato il valore dei terreni;

– abbiano già precedentemente affrancato il valore, ma che ora devono vendere a prezzo superiore (in questo caso il pagamento dell’affrancamento viene fatto per la differenza tra quanto dovuto applicando l’attuale aliquota e quanto precedentemente pagato)

– abbiano già precedentemente affrancato il valore, ma che ora devono vendere a prezzo inferiore*. In questo caso, pensare di essere a posto con l’erario per aver già pagato di più, porta a costosi inconvenienti: l’Egenzia delle Entrate, infatti, ritiene che ci sia decadenza dal precedente affrancamento ai fini delle imposte dirette.

Attenzione: secondo l’Agenzia delle Entrate, gli eredi non possono avvantaggiarsi dell’affrancamento effettuato da un proprio dante causa deceduto e non possono nemmeno chiedere il rimborso di quanto pagato.

Plusvalenza reddituale. Imposte sui redditi: L’art. 67 del DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi – TUIR) dispone, tra l’altro, che sono REDDITI diversi le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli (entro 5 anni dall’acquisto) o di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Affrancamento della plusvalenza: pagando l’11% del valore del terreno all’1.1.2021 determinato con perizia da farsi entro il 30.6.2021.

Pagamento: in una soluzione o in 3 rate annuali (con interesse del 3%) da pagarsi entro il 30.6 degli anni 2012, 2022 e 2023.

Compensazione: ci si domanda se il legislatore si sia dimenticato di riprodurre nella nuova norma quanto previsto precedentemente e, cioè, la compensazione con quanto pagato in occasione di precedenti operazioni di affrancamento.

E’ ritenibile che sia comunque possibile effettuare il pagamento di quanto oggi dovuto mediante anche compensazione con quanto precedentemente già pagato considerando la norma di cui all’art. 7, comma 2, lett. ee) e seguenti del DL 70/2011, convertito nella Legge 106/2011, in quanto incorporata nel vigente sistema normativo.

*In particolare: vendita di terreno a prezzo inferiore rispetto a quello periziato. dal 2013 (con conferma del 2015) l’Agenzia delle Entrate ritiene che per poter vendere ad un prezzo inferiore di quello periziato e per non decadere dalla disciplina dell’affrancamento del valore, si deve procedere secondo una di queste due alternative:

1) dichiarare in atto il valore di perizia, oltre al prezzo di vendita (che quindi è più basso) e su tale valore maggiore si calcolano le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Risultato: l’acquirente paga imposte più alte calcolate sul maggior valore di perizia e non sul minor valore del prezzo pagato. Il venditore continua a godere del vantaggio derivante dall’aver provveduto ad affrancare il valore del terreno e, quindi, non si genera plusvalenza reddituale. Si evidenza come sia ritenuto necessario che nell’atto si faccia richiamo alla intervenuta perizia e rivalutazione del terreno;

2) il venditore si avvale della nuova procedura di affrancamento (che si ricorda scade il 30.6.2021) e paga l’imposta anche compensando con quanto precedentemente già pagato.

Da segnalare come la posizione dell’Agenzia sia stata valutata non condivisibile (e meno male!) dalla Corte di Cassazione con sentenza delle Sezioni Unite del 31.1.2020 n. 2321, con la quale, in sintesi, è stato affermato che non c’è decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene, quando il prezzo di vendita sia inferiore al valore precedentemente rivalutato.