L’art. 26 del DL 34/2020, cosiddetto
Decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.
77, concede un credito d’imposta utilizzabile sia dal socio, sia dalla società.
Tale disciplina di aiuto è
applicabile a seguito della autorizzazione della Commissione Europea e nei limiti
delle risorse stanziate, pari a 4 miliardi di euro.
A favore del socio conferente
denaro: credito d’imposta pari al 20% (comma 4).
Limite del conferimento su cui
calcolare il 20%: euro 2.000.000,00
Utilizzo: dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in
quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire
dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione,
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La partecipazione riveniente dal
conferimento debba essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.
A favore delle società conferitarie:
credito d’imposta pari al 50% perdite eccedenti il 10 per cento del
patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per
cento dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal comma
20. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da
parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di
restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.
La disciplina in esame si applica
nel caso in cui vengano deliberati aumenti di capitale da parte di:
– società per azioni,
– società in accomandita per
azioni,
– società a responsabilità
limitata, anche semplificata,
– società cooperative,
– società europee di cui al
Regolamento (CE) n. 2157/2001,
– società cooperative europee di
cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia (escluse
quelle di cui all’articolo 162-bis TUIR e quelle che esercitano attività
assicurative).
Possono beneficiare anche società
in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in
situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro
e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Criteri soggettivi e oggettivi
che devono essere presenti:
a) affinchè il socio
conferente possa beneficiare del credito:
– la società sia regolarmente
costituita e iscritta nel registro delle imprese;
– presenti ricavi di cui
all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR relativo al periodo d’imposta
2019 superiore a 5 milioni di Euro e fino a 50 milioni di Euro;
nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore
dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento,
non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
– abbia subìto, a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una
riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma
1, lettere a) e b), TUIR, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in
misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un
gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al
più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti
all’interno del gruppo;
– abbia deliberato ed
eseguito dopo l’entrata in vigore del presente Decreto Legge ed entro
il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento purché
integralmente versato;
b) affinchè ne possa
beneficiare anche la società, in aggiunta a quelli di cui alla precedente
lettera a):
– alla data del 31 dicembre 2019
non rientrasse nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014
e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
– si trovi in situazione di
regolarità contributiva e fiscale;
– si trovi in regola con le
disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
– non rientri tra le società che
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
– non si trovi nelle condizioni
ostative di cui all’articolo 67 Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
– nei confronti degli
amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna
definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle
norme per la repressione dell’evasione in materia di Imposte sui Redditi e sul
Valore Aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui
all’articolo 12, comma 2, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 7.
La società decade dal credito
d’imposta qualora distribuisca qualsiasi tipo di riserve prima dell’1 gennaio
2024; in tal caso sorge l’obbligo in capo alla stessa di restituire l’importo
unitamente agli interessi legali.
Ulteriori limiti previsti dal
comma 20:
I benefici previsti sia a favore
del singolo investitore sia a favore della società sono cumulabili fra di loro
e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la
società abbia beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della
Commissione Europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
L’importo complessivo lordo delle
suddette misure di aiuto non deve eccedere per ciascuna società l’ammontare di 800.000
Euro ovvero 120.000 Euro per le imprese operanti nel settore della
pesca e dell’acquacoltura o 100.000 Euro per le imprese operanti nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Non si tiene conto di eventuali
misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del Regolamento della
Commissione n. 1407/2013, del Regolamento della Commissione n. 702/2014 e del
Regolamento della Commissione n. 717/2013 ovvero ai sensi del Regolamento (UE)
n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del
Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.
Ai fini della verifica del
rispetto dei suddetti limiti, la società ottiene dai soggetti preposti
l’attestazione della misura dell’incentivo di cui abbia usufruito. Di talché,
la società stessa presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, con
la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che
le misure previste dall’art. 26, commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto,
da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del
paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea di cui sopra, non
superino i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante
dichiara, altresì, di essere consapevole che l’aiuto eccedente detti limiti è
da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della
disciplina dell’Unione Europea.
Testo della norma
Art. 26 – Rafforzamento
patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
1. Le misure previste dal
presente articolo si applicano, in conformità a tutti i criteri e le condizioni
ivi previsti, agli aumenti di capitale delle società per azioni, società in
accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata,
società cooperative, -società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e
società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi
sede legale in Italia, escluse quelle di cui all’articolo 162-bis del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attività
assicurative, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel
registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:
a) presenti un ammontare di
ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque
milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al
comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società
appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base
consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei
ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
b) abbia subito, a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una
riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma
1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in
cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati
ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo
conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito
dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre
2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l’accesso
alla misura prevista dal comma 12 l’aumento di capitale non è inferiore a
250.000 euro.
2. Ai fini delle misure previste
ai commi 8 e 12 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni:
a) alla data del 31 dicembre 2019
non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno
2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
b) si trova in situazione di
regolarità contributiva e fiscale;
c) si trova in regola con le
disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
d) non rientra tra le società che
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni
ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 (1);
f) nei confronti degli
amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna
definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle
norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui
all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (2);
g) solo nel caso di accesso alla
misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.
2-bis. I benefici di cui al comma
2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuita’ con
omologa gia’ emessa che si trovano in situazione di regolarita’ contributiva e
fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione gia’ esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto (3)
3. L’efficacia delle misure
previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
all’autorizzazione della Commissione europea.
4. Ai soggetti che effettuano
conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del
capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un credito d’imposta
pari al 20 per cento.
5. L’investimento massimo del
conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può
eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve
essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi
tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in
denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di
restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
L’agevolazione spetta all’investitore che ha una certificazione della società
conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell’importo
complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l’importo per
il quale spetta il credito d’imposta. Non possono beneficiare del credito
d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società
conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa
ovvero sono da questa controllate.
6. I commi 4 e 5 si applicano
anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di
imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti
allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I
commi 4 e 5 si applicano altresì quando l’investimento avviene attraverso quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel
territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel
capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.
7. Il credito d’imposta di cui al
comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a
quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di
cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
8. Alle società di cui al comma
1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito
dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari
al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo
delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di
capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal
comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio
2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo
di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.
9. Il credito d’imposta di cui al
comma 8 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
effettuazione dell’investimento. Non si applicano i limiti di cui all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
10. Per la fruizione dei crediti
di imposta previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite
complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l’anno 2021. A tal fine, nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito,
per il medesimo anno, un apposito Fondo.
11. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le
modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 10.
12. Ai fini del sostegno e
rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo
denominato« Fondo Patrimonio PMI”» (di seguito anche il
“Fondo”), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020,
entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di
nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito
“gli strumenti finanziari “), emessi dalle società di cui al comma 1,
che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari
al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale di cui al
comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento dell’ammontare dei ricavi di cui al
comma 1, lettera a). Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti
assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del
paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ovvero di aiuti sotto
forma di tassi d’interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai
sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi
garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli Strumenti Finanziari
sottoscritti non puo’ superare il maggiore valore tra: il 25 per cento
dell’ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a); il doppio dei costi
del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio
ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; il
fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla
concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione
del rappresentante legale. Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in
deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, primo comma, del codice civile (4).
13. La gestione del Fondo è
affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa Spa – Invitalia, o a società da questa interamente controllata
(di seguito anche “il Gestore”)
14. Gli Strumenti Finanziari sono
rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può
rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione.
Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione
antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a
fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso
del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti
chirografari e prima di quelli previsti dall’articolo 2467 cod.civ..
15. La società emittente assume
l’impegno di:
a) non deliberare o effettuare,
dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari,
distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non
procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a
sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in
Italia;
c) fornire al Gestore un
rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo
indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del
presente comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.
16. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del
finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con
periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di
rimborso. Nel decreto sono altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento
può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti
Finanziari.
17. L’istanza è trasmessa al
Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito
Internet, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere
ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la
presentazione di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Qualora il rilascio dell’informativa antimafia non sia immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall’articolo 96
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta
di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi
del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto
la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore,
tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione
di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.Il Gestore procede, secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle istanze
18. Il Gestore, verificata la
sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l’esecuzione dell’aumento di
capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformità della deliberazione di
emissione degli Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e
al decreto di cui al comma 16, e l’assunzione degli impegni di cui al comma 15,
procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla sottoscrizione degli
stessi e al versamento del relativo apporto nell’anno 2020.
19. Il Fondo ha una dotazione iniziale
pari a 4 miliardi di euro per l’anno 2020. Per la gestione del Fondo è
autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale. Il Gestore e’
autorizzato a trattenere dalle disponibilita’ del Fondo un importo massimo per
operazione pari, nell’anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli
Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino
all’esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le
societa’ emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti
Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l’anno
2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2024 (5) .
19-bis. In considerazione delle
peculiarita’ normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di
speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore puo’ avvalersi,
mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle
societa’ finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo
economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di
interesse pubblico ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27
febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle societa’
cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente
articolo, secondo le condizioni e con le modalita’ definite con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico (6) .
20. I benefici previsti ai commi
4 e 8 sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del
paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’importo complessivo
lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al
comma 1 l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese
operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le
imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai
sensi del regolamento della Commissione n.1407/2013, del regolamento (UE) della
Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014
ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014
del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai
fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai
soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l’attestazione della misura
dell’incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste
ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate,
di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”, non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale
rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l’aiuto eccedente
detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai
sensi della disciplina dell’Unione europea (7).
21. Agli oneri derivanti dal
presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 265.
[1] Lettera modificata
dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, in sede di
conversione.
[2] Lettera modificata
dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, in sede di
conversione.
[3] Comma inserito dall’articolo
1, comma 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, in sede di conversione.
[4] Comma modificato
dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, in sede di
conversione.
[5] Comma modificato
dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, in sede di
conversione.
[6] Comma inserito dall’articolo
1, comma 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, in sede di conversione.
[7] Comma modificato
dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, in sede di
conversione.