SRLS

La SRL semplificata non è un tipo societario nuovo e ulteriore, ma è una particolare forma della SRL che il legislatore del tempo della crisi economica del 2010 ha voluto inserire nell’ordinamento allo scopo di agevolare la nascita di imprese sottoforma di SRL.

Ora la disciplina è contenuta nell’art. 2463-bis e prevede che la costituzione sia fatta esclusivamente mediante l’utilizzo di una forma standard non modificabile e non prevede l’adozione di Statuto.

E’ previsto che l’atto costitutivo contenga solo gli elementi minimo essenziali per permettere la nascita della società:

– le generalità, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio;

– la denominazione sociale contenente l’indicazione “società a responsabilità limitata semplificata”, il comune ove è posta la sede sociale e le eventuali sedi secondarie;

– l’ammontare del capitale sociale pari almeno ad 1 euro ed inferiore a 10.000 euro sottoscritto al momento della costituzione ed interamente versato all’organo amministrativo;

– l’oggetto sociale;

– le quote di partecipazione di ciascun socio;

– le norme relative al funzionamento della società;

– le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato del controllo;

– il luogo e la data di sottoscrizione;

– gli amministratori che possono anche essere scelti tra i non soci.

La semplificazione disciplinata dal legislatore prevede l’assenza di compensi per il Notaio e il pagamento di una somma di euro 320,00 (di cui euro 200,00 di imposta di registro ed euro 120,00 di diritto annuale da versare alla camera di commercio) oppure di euro 410,00 qualora la società venga costituita da un unico (di cui euro 200,00 per imposta di registro, euro 120,00 di diritto annuale da versare alla camera di commercio, euro 65,00 per imposta di bollo ed euro 90,00 diritti del Registro Imprese).

L’adozione di questa forma è consigliabile solo quando sia prevista la presenza di un unico socio e di un unico amministratore. L’assenza dello Statuto e quindi delle regole che disciplinano la relazione dei soci (cessione quote, recesso, subentro degli eredi in società, liquidazione della quota) e la relazione tra più amministratori (competenze gestionali, modalità di adozione delle decisioni) comporta una potenziale fonte di controversie di più complessa soluzione rispetto alla forma ordinaria di SRL.

Atti Societari

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Scioglimento di società

Come ogni soggetto, anche la società, sia essa di persone o di capitali, arriva al termine del suo ciclo di vita e lo fa mediante un atto con il quale passa dalla fase attiva e produttiva a quella dello scioglimento che porta alla cancellazione dal Registro Imprese con la definitiva estinzione.

Società di capitali

Le società di capitali passano alla fase di scioglimento o per il ricorrere di determinati eventi (decorso del termine senza proroga, conseguimento dell’oggetto sociale, impossibilità di funzionamento o inattività dell’assemblea, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale) oppure per decisione dell’assemblea.

Il Notaio deve intervenire in qualità di segretario all’assemblea che decide lo scioglimento o che constata il verificarsi dell’evento e ne redige verbale pubblico che provvede a depositare al Registro Imprese.

Le società di capitale, una volta intervenuto lo scioglimento e prima di procedere alla cancellazione dal Registro Imprese, devono procedere alla liquidazione dei beni della società, all’incasso dei crediti e al pagamento dei beni. Al termine dell’attività di liquidazione, il liquidatore deposita nel Registro Imprese il bilancio finale di liquidazione con la richiesta di cancellazione.

La fase di liquidazione non può essere omessa.

Società di persone

Gli stessi principi valgono anche per le società di persone, fatta eccezione per la possibilità di omettere la fase di liquidazione qualora i soci nell’atto di scioglimento dichiarino al Notaio che non sussistono beni da liquidare, crediti da incassare e debiti da pagare.

Il Notaio, quindi, potrà contestualmente depositare al Registro Imprese l’atto di scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale richiesta di cancellazione.

Atti Societari

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Operazioni straordinarie

L’ampliarsi dell’attività lavorativa della società in nuovi settori, l’aumentare del patrimonio, oppure la collaborazione con altre società che svolgono una attività uguale o simile o complementare, o ancora la volontà di dividere i molteplici settori di attività svolte dalla società può portare gli amministratori e i soci a valutare l’opportunità di scindere la società in due o più nuove società oppure di fonderla con altre.

Sono queste le operazioni di scissione e di fusione che, unitamente alla trasformazione da una forma ad una altra per adeguare la struttura al modificarsi della dimensione e degli interessi, vengono definite operazioni straordinarie.

Il Notaio ha la funzione di accompagnare gli amministratori nel percorso di predisposizione degli atti e di riceverli o di redigere i verbali che la normativa prevede per la realizzazione delle predette operazioni.

Atti Societari

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Azienda: cessione e affitto

Spesse volte i termini “impresa”, “ditta”, “azienda”, “società” vengono usati come sinonimi per indicare il luogo di lavoro, oppure l’attività svolta. Quante volte si sente dire “vado in ditta” o “vado in azienda” per dire che ci si sta sposando verso il luogo di lavoro; oppure “voglio vendere la mia quota dell’azienda” per dire che si intende vendere la partecipazione della società di cui si è soci.

Al di là del gergo quotidiano, per il codice civile, quando si parla di azienda si fa riferimento ad un complesso di beni che sono stati organizzati dall’imprenditore al fine di poter esercitare l’impresa, cioè al fine di poter lavorare.

Che si tratti di un bar con il suo bancone, scaffali, sedie, frigoriferi, ecc. ecc., oppure di un complesso di macchinari ad alta tecnologia che costituiscono una catena di lavorazione occupante più capannoni per la lavorazione dei metalli, si è sempre in presenza di una azienda se quei beni vengono considerati unitariamente, tra loro coordinati e destinati all’esecuzione di quel lavoro pensato e voluto dall’imprenditore.

Oltre ai beni materiali, possono far parte dell’azienda anche i contratti con fornitori e clienti, crediti e debiti, beni immateriali quali marchi e brevetti, la ditta e l’insegna (cioè il nome con il quale viene esercitata l’impresa), il know how e l’avviamento.

L’imprenditore, sia esso individuale oppure collettivo (società), può costituire la propria azienda ex novo mediante l’organizzazione dei singoli elementi dei quali ne acquisisce la disponibilità (in proprietà o in uso) destinandoli a costituire l’azienda stessa. Oppure può entrare nella disponibilità di una azienda già esistente mendiate il suo acquisto o mediante il suo affitto ricevendola da un diverso proprietario.

Per la loro rilevanza economico-sociale, i contratti di cessione e affitto di azienda devono essere ricevuti o autenticati nelle sottoscrizioni da parte del Notaio e depositati nel Registro imprese competente.

Il Notaio, oltre ad effettuare il controllo di legalità, fornisce ai clienti le informazioni giuridiche per scrivere le clausole contrattuali idonee a contemperare gli interessi sia della parte che concede l’azienda (vendendola o affittandola) sia della parte che la riceve.

A tale attività solitamente si affianca quella degli altri professionisti di riferimento delle parti: commercialista e avvocato.

Atti Societari

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Impresa familiare

L’art 230 bis del codice civile consente all’imprenditore individuale di continuare ad esercitare la sua attività lavorativa in forma individuale e, al contempo, associare a sè il proprio coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo.

L’imprenditore subisce lievi compressioni alla sua autonomia gestionale dell’impresa perchè vengono sottoposte a maggioranza le decisioni relative a:

– impiego degli utili e degli incrementi;

– gestione straordinaria;

– indirizzi produttivi;

– cessazione dell’impresa.

Ai familiari collaboratori, in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, vengono attribuiti:

– il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;

– il diritto di partecipare agli utili maturati ogni anno;

– il diritto di partecipare ai beni acquistati con gli utili maturati e non distribuiti e agli incrementi dell’azienda.

Spetta loro anche il diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.

Il lavoro da svolgere può essere preventivamente concordato o anche determinato al termine dell’anno.

Per poter associare a sè i familiari, l’imprenditore non deve stipulare un atto costitutivo, perchè, come detto, l’impresa rimane individuale e non assume la natura di società; tuttavia è necessario per le norme di natura tributaria, riconoscere l’esistenza dell’impresa familiare mediante un atto notarile o una scrittura privata con le sottoscrizioni autenticate dal Notaio.

Gli effetti fiscali maturano dall’anno successivo a quello in cui è avvenuto il riconoscimento dell’esistenza dell’impresa familiare.

Atti Societari

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Testamenti: introduzione

Quando si parla di testamento è comune subito pensare al Notaio. Nella nostra cultura occidentale, e non solo, il Notaio è colui che è il consulente e custode delle “ultime volontà”.

Il Notaio è un esperto nel diritto delle Successioni e ci si rivolge a lui quando ci si confronta con il pensiero della fine della propria vita e si guarda agli affetti e al patrimonio, ma non solo.

Il Notaio è il professionista vicino anche quando si affronta il pensiero di una malattia dall’esito incerto, che può portare all’incapacità fisica o psichica con la necessità di ricorrere all’aiuto di altre persone. Queste ultime sono questioni che trovano risposta non con lo strumento del testamento, ma con le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), chiamate anche “testamento biologico” e con l’Amministrazione di sostegno (LINK)

A seguito del decesso, il proprio patrimonio, sia esso rilevante per valore oppure costituito da pochi risparmi o anche solo da passività, necessariamente è destinato agli eredi. E’ questo il concetto di successione a causa di morte, dove il termine successione indica in modo chiaro il subentrare, sostituire una persona ad un’altra.

Il codice civile prevede la disciplina delle “successioni legittime” per i casi in cui la persona non abbia lasciato disposizioni scritte capaci di indirizzare il patrimonio verso determinate persone chiamate a diventare eredi; prevede altresì la disciplina delle “successioni testamentarie” per i casi in cui la persona abbia invece lasciato le cosiddette “ultime volontà” scritte.

Oltre a queste due discipline, ce n’è una terza dedicata a tutelare i diritti di alcuni familiari particolarmente vicini al defunto. Si tratta della “successione dei legittimari”, cioè del coniuge, dei figli o discendenti in linea retta e, quando manchino questi ultimi, dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta.

Il Notaio, attraverso l’ascolto e il dialogo con il testatore, ne indaga la volontà e fornisce la consulenza necessaria per tradurla in clausole chiare, precise e dirette al suo perseguimento e realizzazione.

Sono possibili tre forme di testamento:

testamento olografo

– testamento pubblico

– testamento segreto

Testamento olografo.

Il legislatore ha voluto che la manifestazione della volontà testamentaria fosse realizzabile con la massima libertà e il più possibile scevra da forme particolari e, per questo motivo, ha permesso di scrivere il proprio testamento su un qualsiasi supporto individuando solo tre requisiti per la sua validità:

– autografia: il testamento olografo deve essere scritto tutto di propria mano. Il termine è composto dalle due parole greche “olo” e “grafia” che significano “tutto” e “scrittura”;

– data: deve essere indicata la data in cui viene scritto il testo;

– sottoscrizione: deve essere presente la firma, meglio se leggibile.

In presenza di questi requisiti il testamento è formalmente valido.

Affinchè, però, la volontà testamentaria produca gli effetti desiderati dal testatore, è necessario che anche il contenuto del testamento abbia alcune caratteristiche: non deve essere ambiguo, deve individuare con chiarezza i destinatari e gli oggetti delle disposizioni; deve considerare l’esistenza dei diritti dei legittimari; non deve contenere clausole vietate.

Il testamento, come ogni altro atto, deve essere redatto da una persona capace di intendere e volere, quindi non solo giuridicamente capace perchè non sottoposta a misure giudiziali di limitazione o eliminazione della capacità di agire, ma anche non colpita naturalmente da malattie invalidanti o in stato temporaneo di incapacità di disporre dei propri diritti.

Il Notaio, attraverso l’ascolto e il dialogo con il testatore, ne indaga la volontà e fornisce la consulenza necessaria per tradurla in clausole chiare, precise e dirette al suo perseguimento e realizzazione.

Illustra al testatore quali sono i diritti dei legittimari e come poter redigere il testamento nel loro rispetto, oppure le conseguenze cui potranno andare incontro gli eredi in caso di mancato rispetto di queste norme.

Il Notaio, quindi, suggerisce al testatore le clausole che vengono scritte da quest’ultimo su di un foglio di carta qualsiasi che viene definito “scheda testamentaria”

La scheda testamentaria potrà poi essere conservata dal testatore o da lui consegnata in deposito al Notaio stesso.

Il testamento potrà essere modificato ogni qualvolta il testatore ne valuterà l’opportunità e potrà esserlo mediante un nuovo testamento olografo o un testamento pubblico.

Pubblicazione del testamento olografo.

Avvenuto il decesso, affinchè la volontà del testatore possa avere esecuzione, è necessario procedere con un atto notarile: la “pubblicazione del testamento olografo”. Con tale atto diventano “pubbliche”, cioè conoscibili e “forti” le disposizioni scritte di proprio pugno dal testatore.

La pubblicazione non comporta una pubblicità “sociale”, cioè sui mezzi di stampa o con altre forme di larga diffusione, ma una pubblicità “legale” attraverso la redazione dell’atto da parte del Notaio, Pubblico Ufficiale, l’inserimento di una copia conforme nel registro testamenti tenuto presso il Tribunale competente (ultima residenza del testatore) e all’Archivio Notarile, oltre che presso l’Agenzia delle Entrate dove l’atto di pubblicazione viene portato per effettuarne la registrazione fiscale con il relativo pagamento delle imposte.

L’attività di pubblicità, come ora descritta, consente a coloro che pretendano di vantare diritti contrastanti al contenuto del testamento, di valutare l’opportunità di chiedere al Giudice l’emissione di un provvedimento che ne dichiari i vizi di forma o di efficacia: è questo il risultato di quella attività che viene definita “impugnazione del testamento”.

Come prima detto, la redazione del testamento olografo può essere realizzata senza alcuna attività consulenziale da parte del Notaio, con la possibile conseguenza che il contenuto, se non anche la forma, del testamento stesso sia viziata con conseguenze di invalidità o inefficacia.

In luogo della “impugnazione del testamento” innanzi al Giudice, è possibile che gli eredi nominati nel testamento e coloro che vantano interessi contrastanti, cerchino di raggiungere un accordo di natura transattiva o di integrazione/riconoscimento di legittima diretto ad evitare la procedura giudiziale. Tali accordi vengono conclusi con la consulenza e l’attività del Notaio e, spesse volte, con il patrocinio di legali di parte.

Testamento pubblico.

Le forme del testamento pubblico, anche se meno utilizzato rispetto all’olografo, sono quelle che fanno parte del comune bagaglio culturale della nostra società, anche se spesse volte in modo erroneo.

Quante volte, chiacchierando con amici e parenti, si fa riferimento al testamento come a quel documento che viene scritto in presenza di almeno due testimoni; oppure si fa riferimento al testamento come ad un atto che deve essere necessariamente scritto dal Notaio.

Come scritto con particolare riferimento al testamento olografo, il legislatore ha disciplinato diverse forme di testamento consentendo di scrivere le proprie volontà senza la presenza di testimoni e senza la presenza di un Notaio.

Il legislatore, però, oltre alla forma olografa voluta per facilitare un momento così delicato quale è la “testamenti factio”, ha disciplinato la forma del testamento pubblico.

Utilizzando questa forma, il testatore, alla presenza di due testimoni, comunica verbalmente al Notaio le proprie volontà. Il Notaio effettua l’attività di ascolto, consulenza e adeguamento della volontà alle norme di legge e provvede a scriverle. Il Notaio conclude questa operazione con la lettura del testamento al testatore alla presenza dei testimoni e con la sottoscrizione da parte di tutti (testatore, testimoni e Notaio stesso).

Il testamento pubblico viene poi custodito e conservato dal Notaio fino al momento del decesso del testatore.

Con il decesso del testatore, su richiesta di chiunque, il Notaio redige un verbale di registrazione con il quale il testamento stesso comincerà a produrre i propri effetti.

Come nel caso del testamento olografo, il verbale di registrazione non comporta una pubblicità “sociale”, cioè sui mezzi di stampa o con altre forme di larga diffusione, ma una pubblicità “legale” attraverso la redazione dell’atto da parte del Notaio, Pubblico Ufficiale, l’inserimento di una copia conforme nel registro testamenti tenuto presso il Tribunale competente (ultima residenza del testatore) e all’Archivio Notarile, oltre che presso l’Agenzia delle Entrate dove l’atto di pubblicazione viene portato per effettuarne la registrazione fiscale con il relativo pagamento delle imposte.

L’attività di pubblicità, come ora descritta, consente a coloro che pretendano di vantare diritti contrastanti al contenuto del testamento, di valutare l’opportunità di chiedere al Giudice l’emissione di un provvedimento che ne dichiari i vizi di forma o di efficacia: è questo il risultato di quella attività che viene definita “impugnazione del testamento”.

E’ facilmente intuibile come il testamento pubblico abbia una “forza” maggiore rispetto al testamento olografo; quest’ultimo infatti può essere oggetto di impugnazione per vizi di forma, vizi di contenuto e per incapacità.

Vizi di forma:

– mancanza della autografia

– mancanza della data

– mancanza della firma

Vizi di contenuto:

– violazione di norme imperative in materia successoria (patti successori, pesi sulla legittima, sostituzioni fedecommissarie, indeterminatezza dei soggetti o degli oggetti, divisione del testatore…)

Vizi di capacità:

– inabilitazione o interdizione o amministrazione di sostegno del testatore

– incapacità naturale non ancora accertata giudizialmente derivante da malattia temporanea o cronica

– coartazione della volontà

L’attività consulenziale del Notaio e, soprattutto, la forma notarile del testamento pubblico, fanno sì che non possano esserci impugnazioni per vizi di forma e vizi di contenuto. Inoltre, la presenza del testatore innanzi al Notaio, assistito dai testimoni, riduce a pochissime ipotesi i casi di impugnazione per vizi di incapacità naturale (il Notaio non riceve il testamento qualora non abbia la certezza della capacità di intendere e volere del testatore).

La forma pubblica diventa poi l’unica utilizzabile nel caso in cui il testatore si trovi nell’impossibilità a scrivere, essendo l’autografia, uno dei tre requisiti formali della forma olografa.

Dichiarazione di successione

A seguito del decesso di una persona e in applicazione delle norme fiscali, è impedito agli eredi disporre immediatamente dei beni costituenti l’eredità (utilizzare i conti correnti e investimenti, vendere immobili, partecipare a società, gestire attività lavorative): è necessario procedere prima con la presentazione all’Agenzia delle Entrate della Dichiarazione di successione.

Lo Studio Notarile Associato Vincenzi – Camocardi mette a disposizione dei propri clienti la massima rapidità, competenza e precisione per la presentazione della Dichiarazione di successione al fine di consentire agli eredi di entrare nella piena disponibilità dell’eredità (conti correnti, investimenti, immobili, aziende, quote societarie…).

I clienti che abbiano particolari esigenze di celerità, riceveranno dallo Studio tutte le informazioni e l’assistenza necessaria per ottenere, nel minor tempo possibile, la piena disponibilità dell’eredità.

La normativa fiscale prevede i casi in cui, a seguito del decesso di una persona, è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione e i casi in cui invece è prevista l’esclusione di questo adempimento.

Obbligatorietà:

– quando nell’asse ereditario sono presenti immobili (terreni o fabbricati);

– quando tra gli eredi e legatari ci sono persone che non sono parenti in linea retta o coniugi del defunto

Esclusione dell’obbligo (devono sussistere tutti i seguenti requisiti):

– quando nell’asse ereditario non vi sono beni immobili;

– quando il valore dell’intero asse ereditario non supera euro 100.000,00;

– quando eredi sono il coniuge o alla parte dell’unione civile o parenti in linea retta.

Quando sussiste l’obbligo, la dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data del decesso e la presentazione all’Agenzia delle Entrate deve essere fatta mediante invio telematico. La dichiarazione si compone dei seguenti elementi.

Elementi soggettivi costituenti la Dichiarazione di successione.

– dati anagrafici e fiscali del defunto;

– dati anagrafici degli eredi e legatari;

– dati dell’eventuale testamento.

Elementi oggettivi costituenti la Dichiarazione di successione.

Tra i beni costituenti l’attivo ereditario:

– immobili: terreni e fabbricati;

– aziende;

– quote di partecipazione sociale (società di persone e società di capitali);

– saldi dei conti correnti bancari;

– titoli finanziari contenuti nei depositi titoli bancari;

– crediti verso terzi.

Dall’attivo ereditario è possibile dedurre i debiti del defunto esistenti alla data dell’apertura della successione e le spese mediche e funerarie.

Il testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs 346/1990) disciplina in modo minuzioso sia la determinazione del valore dei beni costituenti l’attivo ereditario come anche i limiti della deducibilità delle passività.

La determinazione del valore netto dell’asse ereditario serve per determinare l’applicazione delle imposte.

Imposte ipotecaria e catastale.

Qualora nell’asse ereditario ci siano beni immobili, devono essere versate le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% del valore dichiarato dei beni: valore venale in comune commercio o valutazione automatica (cosiddetto valore catastale).

E’ possibile che l’erede chieda le agevolazioni “prima casa” che riducono alla misura fissa (euro 200,00) ciascuna delle due dette imposte.

Queste due imposte devono essere pagate contestualmente all’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate

Imposta di successione.

La determinazione dell’aliquota da applicare è fatta in relazione al grado di parentela o affinità che l’erede o il legatario ha con il defunto e, nello stesso modo, si determina anche la franchigia oltre la quale deve essere calcolata l’imposta.

In particolare, vengono applicate le aliquote:

– del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;

– del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;

– del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;

– dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Questa imposta viene liquidata dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’invio e la richiesta di versamento viene fatta mediante notifica al domicilio degli eredi e legatari.

Accettazione e rinuncia eredità

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Successione

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Passaggio generazionale di patrimoni e attività

L’espressione “passaggio generazionale” è entrata nel linguaggio economico giuridico come espressione sintetica che rappresenta una varietà di esigenze diverse.

La si incontra prevalentemente quando di parla di continuità di un’azienda familiare (sia essa dell’imprenditore individuale o di una società) nel momento in cui si prospetta un avvicendamento generazionale.

L’invecchiamento dell’imprenditore può determinare il rischio di perdere la ricchezza e il valore aggiunto dell’attività esercitata per qualche decennio in modo eccellente.

Il decesso dell’imprenditore, poi, quando non siano stati preventivamente affrontati i temi della amministrazione (governance), può portare alla ingovernabilità dell’impresa (derivanti dal frazionamento tra tanti eredi della titolarità dell’azienda o della società), con conseguenti perdite di valore.

Tipica della cultura imprenditoriale italiana e soprattutto dell’attivo tessuto economico del nord del nostro Paese, è la storia di tantissime imprese fatte nascere dall’intuizione e dalla capacità di una persona e da questa sviluppate fino a raggiungere, in moltissimi casi, dimensioni rilevanti per fatturato, diffusione globale, specificità dei prodotti e addetti impiegati.

Il censimento permanente delle imprese italiane effettuato dall’Istat (fonte: istat.it) riporta questi dati relativi alle imprese controllate da una persona o da una famiglia:

– 78,2% delle imprese da 3 a 9 addetti (642.069 imprese su 821.341)

– 65,6% delle imprese da 10 a 49 addetti (123.239 imprese su 187.734)

– 51,0% delle imprese da 40 a 249 addetti (10.772 imprese su 21.101)

– 37,0% delle imprese con oltre 250 addetti (1.318 imprese su 3.561)

Non solo il controllo ma anche la gestione aziendale di queste imprese è, nella maggior parte dei casi, di competenza dell’imprenditore o di un membro della famiglia proprietaria: se si considerano le sole unità con 10 addetti e oltre, infatti, ciò avviene in più del 95% dei casi mentre, nel complesso, solo il 3% circa delle unità affida la gestione a un manager selezionato all’interno o all’esterno dell’impresa.

Nel 74,4% delle imprese coinvolte, inoltre, il passaggio generazionale ha comportato un mantenimento del ruolo della famiglia proprietaria o controllante, e nel 20,2% un rafforzamento.

All’espressione “passaggio generazionale” si fa riferimento anche nel momento in cui si affronta il grande tema della propria successione a seguito del decesso. E’ un pensiero che prima o poi tutti affrontano e, oltre alle umane questioni spirituali, ci si preoccupa spesse volte della distribuzione tra i propri eredi dei beni che si lasciano. A volte, poi, questo passaggio può rappresentare un pensiero molto rilevante, capace di generare preoccupazioni di diversa natura: dalla volontà di distribuire immobili ai figli in modo conforme alla loro volontà senza passare da una fase di comunione ereditaria, oppure dalla impossibilità concreta di soddisfare nello stesso modo tutti i discendenti per disomogeneità dei beni (beni immobili, beni mobili e risparmi/investimenti bancari).

Particolare attenzione poi meritano tutte quelle situazioni nelle quali i discendenti (tutti o solo alcuni di loro), che saranno chiamati ad ereditare, non manifestano (ancora) idonee capacità per amministrare i beni loro destinati, con la preoccupazione che il patrimonio familiare venga successivamente disperso, vittima di cattive e mal consigliate scelte.

Il “passaggio generazionale”, sia esso aziendale/societario oppure successorio a causa di morte, comporta necessariamente l’adempimento degli obblighi tributari. Una corretta pianificazione passa dallo studio delle migliori soluzioni fiscali che comportano l’applicazione dei regimi agevolativi esistenti.

La condivisione con il Notaio dei temi sopra brevemente trattati, porta alla pianificazione del passaggio generazione con la valutazione e la scelta degli strumenti giuridici e del loro impatto fiscale.

In dipendenza dalle esigenze manifestate dal cliente, si dovrà pertanto valutare il trasferimento della piena  o della nuda proprietà dei beni interessati (azienda, quota di partecipazione societaria, immobili, investimenti); la riorganizzazione dell’impresa con la sua trasformazione in altro tipo con l’adozione di più efficienti sistemi di governance (ad esempio Consiglio di amministrazione con individuazione di amministratori ai quali attribuire particolari deleghe per specifiche attività); l’individuazione di soggetti terzi che possano “traghettare” il patrimonio, amministrandolo con competenze tecniche specifiche, alle generazioni future.

Soluzioni giuridiche che servono per realizzare una idonea pianificazione e realizzazione del passaggio generazionale, sono:

– testamento

– donazione

– trasformazione dell’impresa individuale o della società di persone verso forme più strutturate

– patto di famiglia

– trust