Patto di famiglia

Il patto di famiglia è uno strumento che l’imprenditore può utilizzare per realizzare il passaggio generazionale della propria impresa.

Il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie effettuato dall’imprenditore utilizzando un patto di famiglia realizza la volontà di far subentrare uno o più discendenti nella titolarità di quanto trasferito, senza che gli altri discendenti possano avanzare contestazione in sede di futura eredità.

E’ un atto che deve essere stipulato necessariamente dal Notaio e deve rivestire la forma dell’atto pubblico.

La definizione di “patto di famiglia” scelta dal legislatore evoca in modo chiaro che il raggiungimento degli effetti è possibile a condizione che sia tutta la famiglia a condividere e concludere il patto; devono infatti partecipare all’atto non solo l’imprenditore e il discendente destinatario del trasferimento, ma anche tutti coloro che sarebbero chiamati ad essere legittimari se la successione si aprisse in quel momento (altri discendenti e il coniuge). Con il Notaio, l’imprenditore e la sua famiglia, compiute le necessarie attività di valutazione economica dell’oggetto da trasferire (azienda o partecipazioni societarie), definiscono l’importo che l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni deve liquidare agli altri partecipanti al patto di famiglia, salvo che questi non vi rinuncino, in tutto o in parte

Trust

Notaio trust

Probabilmente ancor oggi, tra i non addetti ai lavori (e forse anche tra questi ultimi) resiste «diffidenza» giuridica verso il trust e, mentre si guarda alla compravendita (o donazione, permuta, contratto di società, testamento…) come strumenti assolutamente leciti, anzi nessuno può mettere in dubbio la loro legittimità per essere codificati, si pensa e si guarda al trust con sospetto. Per il trust sembrano valere di più le chiacchiere da bar, il “mi hanno detto che”, oppure il “so che con il trust si possono fregare i creditori”… ecc ecc.

Il trust è uno strumento giuridico al pari della compravendita e di ogni altro contratto prima menzionato, come di ogni altro istituto giuridico, sia esso contrattuale o non contrattuale, e per sua natura rimane neutro rispetto agli interessi concreti perseguiti.

E’ la volontà del soggetto che guarda ai propri interessi da perseguire che, scegliendo lo strumento più idoneo per realizzarli, definisce in concreto la causa che potrà essere lecita o illecita secondo gli obiettivi del soggetto medesimo.

Il trust è uno strumento che può essere utilizzato per perseguire svariate finalità: dal passaggio generazionale di patrimoni o di attività produttive, alla garanzia a terzi per supportare attività liquidatorie di società, alla realizzazione di interessi filantropici, alla protezione dei soggetti “fragili”.

La versatilità dello strumento ne sottolinea al contempo la complessità della disciplina dettata da norme interne italiane (prevalentemente fiscali), orientamenti giurisprudenziali (italiani e esteri) e da norme straniere.

Scegliere di adottare questo strumento comporta il necessario approfondimento con il Notaio di tutte le questioni che interessano la disciplina del trust in relazione agli obiettivi che il cliente intende perseguire.

Origini

I trust si sono sviluppati nel diritto inglese in forza delle pronunce rese, dal secolo XIV in poi, da una particolare giurisdizione facente capo al Cancelliere del Re; le regole giuridiche così elaborate formano un ordinamento detto EQUITY.

Questa particolare giurisdizione del Cancelliere del Re si sviluppò perché le controversie relative ai primi trust non trovavano tutela dinnanzi al giudice ordinario in quanto soltanto le pretese rientranti in certo elenco, oramai chiuso, potevano formare oggetto di giudizio: tutti i rapporti nascenti da un trust (rapporto tra trustee e i beni in trust, la posizione giuridica dei beneficiari rispetto al trustee) sfuggivano alle categorie del diritto comune.

Oltre al modello inglese, di fonte prevalentemente giurisprudenziale, si è diffuso un altro modello, definito internazionale, di fonte prevalentemente legislativa.

La genesi di questo secondo modello è dovuta alle colonizzazioni inglesi: i coloni portavano con sé, oltre alle loro tradizioni, anche il loro diritto.

Gli Stati (ex colonie), in epoca più recente, hanno provveduto, per necessità di autonomia dalla giurisdizione della Corona, a produrre autonome leggi di disciplina del trust.

I vari Paesi che si sono dotati di questa autonoma normativa hanno continuato a dialogare con il diritto inglese, in modo tale da modificarsi reciprocamente, anche alla ricerca delle migliori soluzioni per i clienti.

Il trust interno – il modello italiano.

La definizione “trust interno” è stata coniata dal prof. Maurizio Lupoi nel 1994.

E’ trust interno quello che vincola beni in Italia, è istituito da italiani e disciplinato da una legge straniera.

La data del 1994 è successiva di due anni a quella dell’entrata in vigore in Italia della “Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento”, cosiddetta Convenzione dell’Aja perché sottoscritta in quella città il 1° luglio 1985.

Ratificata dall’Italia con la legge 16.10.1989 n. 364, la convenzione dell’Aja è entrata in vigore nel nostro Paese l’1.1.1992 e da quella data il nostro ordinamento giuridico ha pienamente e definitivamente “digerito” questo istituto straniero; segno di questo ultimo traguardo è la legge 112/2016 che, per il perseguimento delle proprie finalità, indica il trust quale strumento utilizzabile, riconoscendone, quindi, piena cittadinanza nel nostro ordinamento.

Struttura

Valutata con il Notaio l’adeguatezza della adozione del trust quale risposta alle esigenze del cliente, si istituisce il trust.

L’atto istitutivo è il negozio per mezzo del quale il disponente (cliente) enuncia il programma che vuole che venga perseguito a beneficio di determinati soggetti definiti beneficiari (che possono essere da egli stesso determinati o anche solo possono essere determinate le categorie a cui devono appartenere).

Il Disponente individua un soggetto, che può essere una persona fisica o una società, che assume la funzione di trustee ricevendo la titolarità del fondo in trust, cioè dei beni che il disponente decide di intestare al trustee per realizzare il programma.

Il trustee impiega il fondo in trust nella sua propria discrezionalità per realizzare il programma definito dal disponente.

Il disponente può anche individuare la figura di controllore dell’operato del trustee, chiamato guardiano, al quale attribuire eventuali poteri di autorizzazione preventiva o di consiglio.

Volontaria Giurisdizione.

In alcuni settori del diritto civile è previsto che la stipula di un atto o l’esercizio di una attività venga preceduto da un provvedimento giurisdizionale.

Questa attività viene definita di “volontaria giurisdizione” perchè la magistratura è chiamata ad intervenire mediante emissione di un provvedimento non in dipendenza di un processo contenzioso, ma su richiesta volontaria del cittadino.

Tale intervento della magistratura è previsto in diversi ambiti:

– diritti della persona: provvedimenti emessi a favore di minori di età, di interdetti, inabilitati, persone sottoposte ad amministrazione di sostegno, coniugi…

– diritto successorio: eredità accettate con beneficio di inventario, liquidazioni concorsuali delle eredità, esecutore testamentario, eredità giacente, rilascio dei beni ai creditori, fissazione del termine per accettare l’eredità…

Oltre alla competenza di ricevere atti attribuendo ad essi “pubblica fede”, custodirli e rilasciarne copie, il Notaio ha anche competenza a presentare, su incarico di parte, ricorsi al giudice competente allo scopo di ottenere le necessarie autorizzazioni alla stipula di atti, quando siano parte di essi persone incapaci di agire (interdetti, inabilitati, minori di età, persone sottoposte ad amministrazione di sostegno).

L’intervento del magistrato può essere attivato anche senza la necessità di seguire particolari forme o procedure: la presentazione dei ricorsi viene effettuata direttamente dal legale rappresentante della persona incapace.

E’ tuttavia importante che la richiesta venga fatta nel modo più completo e corretto possibile allo scopo di ottenere il provvedimento completo ed idoneo alla stipula dell’atto. Qualora il provvedimento giudiziale manchi in qualche sua parte per difetto della domanda, allora il Notaio non potrà ricevere l’atto relativo.

Il Notaio, quindi, anche quando non lo sottoscrive direttamente, fornisce la consulenza per la redazione del ricorso e provvede alla sua presentazione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Amministrazione di sostegno.

E’ una misura a protezione degli incapaci e delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia di autodeterminarsi e di sovraintendere ai propri interessi e alla cura della propria persona.

E’ una disciplina che è stata inserita nel CC nel 2004, affiancandola, ma quasi sostituendola, alla disciplina dell’interdizione e inabilitazione.

Si rivolge alle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi

L’Amministratore di sostegno viene scelto dal giudice tutelate presso il Tribunale competente in relazione alla residenza della persona da beneficiare.

Viene scelto preferibilmente il coniuge, il convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

Di fatto la scelta viene indirizzata dal soggetto che presenta il ricorso e il Giudice, in assenza di contestazione, si conforma all’indirizzo ricevuto.

In assenza di familiari che possano essere ritenuti idonei a coprire tale ruolo, il giudice sceglie liberamente ed effettua tale scelta tra gli avvocati del foro e, dove presenti, tra gli elenchi di coloro che si sono resi disponibili a ricoprire tale ruolo.

Il GT, al termine del procedimento, emette un decreto di apertura della Amministrazione di Sostegno, nomina l’Amministratore e definisce gli atti che l’Amministrato può continuare a compiere da solo, ovvero con l’assistenza dell’Amministratore e gli atti che invece l’Amministratore deve esclusivamente compiere in sostituzione (rappresentanza) dell’Amministrato.

La disciplina dell’Amministrazione di Sostegno non prevede che venga definito un programma di assistenza e di cura dell’Amministrato che tenga conto delle sue funzionalità e dei bisogni specifici e che sia idoneo a perseguire esclusivamente l’inclusione sociale.

La disciplina codicistica, anche se migliore rispetto a quella delle più tradizionali figure dell’interdizione e della inabilitazione, è disegnata in modo analogo a queste sue antecedenti e comunque simili figure.

Il Giudice, seppure la sua attività debba essere indirizzata con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (art. 408 cc), ha un potere di intervenire solo sul piano giuridico della capacità di agire, limitandola o completamente togliendola per affidarla all’AdS.

Il GT deve valutare quale sia lo stato di capacità di autodeterminarsi e sovraintendere ai propri interessi e alla cura della persona e, quindi, determina l’ampiezza della propria attività di ablazione della capacità di agire.

Prevedendo un tale tipo di attività che, si ripete, è solo di limitazione più o meno ampia, se non anche totale, della capacità di agire, le norme in questione non contemplano che il GT si debba uniformare ad un particolare programma che tenga conto della complessità della persona da beneficiare.

La mancanza di un programma determinato nella disciplina dell’Amministrazione di sostegno si ripercuote ovviamente anche nello svolgimento delle attività dell’Amministratore. Solo una particolare attenzione e sensibilità personale dell’AdS può indirizzare la sua attività a comprendere i bisogni specifici dell’amministrato, a cercare di soddisfarli compiendo quegli atti ritenuti a ciò necessari.

E’ importante però sottolineare come l’AdS non ha né doveri né obblighi che siano indirizzati alla esecuzione di un programma unitario predisposto tenendo in considerazione i bisogni specifici della persona e il loro svilupparsi nel tempo.

Per ogni atto che, secondo la propria libera e assoluta discrezionalità, ritenga doversi compiere relativamente alla persona e al patrimonio dell’AdS, chiede al GT una specifica autorizzazione al compimento dell’atto stesso, dovendone dare motivazione e soggiacendo alla valutazione del GT stesso.

Tale procedura comporta necessariamente una spendita di tempo che potrebbe poi rivelarsi eccessivo rispetto all’urgenza con cui si debba realizzare un certo atto.

Il Notaio fornisce tutta la consulenza necessaria per la redazione dei ricorsi da presentare al giudice tutelare per l’apertura della amministrazione di sostegno e per l’ottenimento delle autorizzazioni alla stipula di eventuali atti di interesse della persona beneficiata.

Lo studio si occupa poi della presentazione dei ricorsi in cancelleria, alla verifica della corretta esecuzione dell’attività di cancelleria e del ritiro delle copie conformi necessarie.

In previsione di una futura eventuale incapacità di autodeterminarsi, il Notaio può ricevere l’atto con il quale una persona intende designare il proprio amministratore di sostegno. Il giudice tutelare, una volta interpellato per l’apertura della amministrazione di sostegno, dovrà tenere in considerazione tale designazione.

Minori – Interdetti – Inabilitati

Il codice civile detta una puntuale disciplina per regolare la formazione degli atti quando siano parte di essi persone che non abbiano, nè totalmente nè parzialmente la capacità di agire, cioè si trovino nella impossibilità di provvedere ai propri interessi a causa della minore età oppure a causa di abituale infermità di mente.

I minorenni che abbiano entrambi i genitori viventi, o anche uno solo di essi, sono soggetti alla loro responsabilità genitoriale, salvo che i genitori stessi siano a loro volta incapaci di svolgere i compiti loro affidati.

Quando, invece, i minorenni si trovino a non essere sottoposti alla responsabilità genitoriale (ad esempio per decesso di entrambi i genitori), il giudice tutelare nomina al minore un tutore aprendone la relativa tutela.

La disciplina della tutela del minore di età è la medesima che si applica nei casi in cui una persona maggiore di anni 18 venga sottoposta ad interdizione per totale incapacità di autodeterminarsi.

Nei casi in cui il maggiore di età si trovi in una condizione di non piena capacità di autodeterminazione, anzichè la procedura di interdizione, viene aperta la procedura di inabilitazione che prevede la nomina di un curatore con funzioni di integrazione della volontà dell’inabilitato per l’esecuzione di quegli atti o operazioni che il giudice abbia valutato poter essere compiuti direttamente dall’inabilitato, oppure con funzioni di sostituzione della persona inabilitata.

Il Notaio fornisce tutta la consulenza necessaria per la redazione dei ricorsi da presentare al giudice tutelare o al tribunale per l’ottenimento delle autorizzazioni alla stipula di eventuali atti di interesse del minore o dell’interdetto o dell’inabilitato.

Lo studio si occupa poi della presentazione dei ricorsi in cancelleria, alla verifica della corretta esecuzione dell’attività di cancelleria e del ritiro delle copie conformi necessarie.

Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

La legge 219/2017 mira al coinvolgimento del paziente nelle decisioni “esistenziali” e porta a quella che viene chiamata “medicina condivisa” dove il rapporto medico-paziente non è un rapporto di sotto-ordinazione del secondo al primo, ma vi è una collaborazione nella programmazione delle cure e nelle scelte, anche quelle fondamentali – esistenziali.

La legge in esame tende ad una maggiore certezza del diritto nel rapporto sanitario:

– da un lato è posto al centro il rispetto della volontà del paziente / cittadino / persona

– dall’altro dovrebbe portare ad un più sereno espletamento dell’attività medica.

Infatti, a certe condizioni, la volontà della persona diventa vincolante per l’esercizio dell’attività medica e, di conseguenza, il medico è esente da responsabilità civile o penale (art. 1, comma 6).

Tale costruzione può apparire eccessivamente rigida per il potenziale “abbandono” del paziente: disattendere la manifestata volontà con le DAT porterebbe il medico a responsabilità personale.

Il legislatore ha considerato tale eventualità prevedendo che le DAT possano essere disattese dal medico qualora, all’epoca in cui esprimono la loro efficacia (sopravvenuta incapacità di autodeterminarsi) appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero non sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento. In tali casi il medico, in accordo con il fiduciario, ove nominato e in carica nell’ufficio, può disattendere le DAT senza incorrere in responsabilità.

Centro di tutta la legge in esame è il consenso informato che viene declinato, oltre che in linea generale e definitoria all’art. 1, anche e soprattutto con specifico riguardo ad un tempo futuro ed eventuale nel caso di sopraggiunta incapacità di autodeterminarsi (DAT).

L’art. 4 della legge prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Con questa legge il Notariato ancora una volta si affianca al cittadino per accompagnarlo nella assunzione delle grandi scelte della vita.

La veste che indossa, tuttavia, nuova per certi versi, chiama il Notaio a ricoprire un ruolo che, fino a questo ultimo periodo, non gli è stato proprio.

Il legislatore sta dimostrando di riconoscere al Notaio – pubblico ufficiale una valenza di interlocutore idoneo, da un lato, a tutelare l’applicazione dei principi, prima che normativi, sociali e umani della difesa della vita, della dignità e della autodeterminazione dell’uomo; dall’altro lato, ad essere “accompagnatore” del cittadino / persona durante il cammino della propria vita.

La cura degli interessi patrimoniali, ambito di lavoro abituale per il notaio, con questa legge, cede il passo alla cura degli interessi personali.

Il Notaio è chiamato ad occuparsi di aiutare la persona nella formazione delle DAT e interviene, non certo per fornire le informazioni necessarie al formarsi del necessario consenso, ma per essere garante durante tutto il percorso formativo dell’atto portante le DAT del rispetto della norme.

Il Notaio è il pubblico ufficiale cui l’ordinamento affida il compito di creare le condizioni per una libera e consapevole manifestazione del volere.

Quindi il Notaio svolge la funzione a lui propria della indagine della volontà della persona, come disposto dall’art. 47 L.N. (89/13).

Tale funzione viene integrata dal necessario dialogo con il medico (consenso informato)

In sintesi, il Notaio:

– attribuisce certezza della volontà manifestata, del rispetto delle norme, della provenienza della dichiarazione, della capacità di agire;

– invita l’autore a ponderare adeguatamente le scelte che sta facendo;

– diventa garante del dialogo tra medico e paziente;

– attribuisce data certa;

– si occupa della conservazione dell’atto, affinchè possa essere reso disponibile.

“Dopo di Noi”

L’espressione sintetica “dopo di noi” raccoglie le tante preoccupazioni, bisogni e interessi che i genitori di figli disabili hanno nel progettare il futuro dei loro figli, immaginando sia il tempo della propria vecchiaia (“durante noi”), che il tempo seguente (“Dopo di noi”).

Le tante associazioni e fondazioni che raccolgono queste famiglie hanno lavorato per anni al fine di stimolare le necessarie riflessioni politiche che hanno portato alla nascita della legge 112/2016.

La legge richiamata offre al cittadino l’adozione di alcuni strumenti privatistici per poter definire il programma di interessi del proprio figlio con disabilità grave.

Il legislatore con questa legge ha preso atto che la famiglia non è più in grado di sostenere da sola il suo membro disabile. Quella attuale è una famiglia diversa da quella cellula sociale che esisteva al tempo in cui fu scritta la nostra Costituzione del ’48, epoca nella quale era lo Stato a preoccuparsi del futuro dei suoi cittadini. Oggi lo Stato non riesce più ad arrivare a prestare quella solidarietà verticale tipica di un’epoca che non c’è più.

Siamo passati da una SOLIDARIETÀ VERTICALE ad una SOLIDARIETÀ ORIZZONTALE dove sono i cittadini stessi che si organizzano, in modo sussidiario rispetto all’intervento statale, per dare risposte utili a chi ne ha bisogno.

Il legislatore ha preso atto di questo e, oltre a prevedere il finanziamento di progetti derivanti dagli operatori del tessuto sociale, ha anche individuato degli strumenti giuridici che ha voluto privilegiare ritenendoli idonei al perseguimento degli scopi e li ha dati in mano al Notaio quale parte dello Stato, ma anche quale professionista che, attraverso la propria persona, è chiamato a interpretare gli interessi del cittadino che a lui si rivolge per costruire una risposta utile e conforme alla legge.

Questa legge è moderna perchè gli strumenti individuati sono differenti da quelli pre-esistenti: interdizione, inabilitazione e, più modernamente, ADS. Tutti strumenti che, pur nell’idea di portare cure a colui che si trova in condizioni di non poter autonomamente attendere ai propri interessi e alla propria persona, sono stati costruiti e scritti per isolare il disabile, per PROTEGGERE IL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA per riservarlo ai membri senza disabilità, per conservarlo e trasmetterlo agli altri discendenti.

Interdizione, inabilitazione e ADS sono tutti istituti giuridici che si caratterizzano per non avere una programmazione della cura e protezione del disabile, ma per consentire, al momento del bisogno, di porre in essere singoli atti, tra loro anche non coordinati, ma singolarmente preordinati al soddisfacimento di un singolo e momentaneo interesse.

Questa legge ha messo al centro il disabile, parlando espressamente di inclusione sociale, cura e assistenza del disabile (grave). Questa è la finalità che deve essere perseguita e per questa finalità il legislatore ha previsto esenzioni fiscali.

La norma che è data nelle mani del Notaio è contenuta nell’art. 6. E’ una norma che a prima lettura è di natura fiscale perché appunto porta, a determinate condizioni, delle importanti esenzioni fiscali, ma è una norma che ha stupito molto gli operatori del diritto con la scelta degli strumenti che vengono dati al cittadino per il perseguimento delle finalità prima dette: trust, contratto di affidamento fiduciario e vincolo di destinazione.

Associazionismo e Terzo settore

Notaio Atti immobiliari

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

La definizione risponde alla collocazione di tutti questi enti in uno spazio che non è nè della pubblica amministrazione nè delle imprese. Questo spazio è definito anche “no profit” per sottolineare che lo scopo con cui operano questi enti non è generazione di profitto da distribuire tra gli associati.

Il D.Lgs 117/2017, denominato Codice del Terzo Settore (CTS), ha ordinato e in parte riformato le varie discipline contenute in diversi provvedimenti legislativi e ha individuato, elencandoli, gli enti a cui si rivolge:

– organizzazioni di volontariato (ODV);

– associazioni di promozione sociale (APS);

– enti filantropici;

– imprese sociali;

– cooperative sociali;

– reti associative;

– società di mutuo soccorso;

– ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore.

L’art. 5 del CTS così dispone: Gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;

b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia;

e) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,

n. 53, e successive modificazioni;

e) servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

j) comunicazione a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l’accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative  stabilite  dall’Organizzazione  internazionale  del  lavoro,  di  remunerare  in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il Notaio fornisce consulenza e assistenza per la costituzione degli enti del terzo settore, per la modifica degli statuti al fine di adeguarli alle norme del CTS.

Riconoscimento della personalità giuridica

Il CTS prevede, tra le altre norme, anche una nuova procedura per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni che si va ad affiancare alla procedura già disciplinata dal DPR 361/2000.

Il DPR 361/2000 dispone che l’acquisto della personalità giuridica si ottenga mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro istituito presso le Prefetture. Sono richiesti il rispetto delle norme di legge per la costituzione previste dal codice civile (art. 16 cc), la costituzione con atto pubblico (art. 14 cc) e la definizione di uno scopo possibile e lecito.

Inoltre è richiesto all’ente di dotarsi di un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.

La Prefettura verifica, entro 120 gg dalla domanda, tutti i detti requisiti. In presenza di ragioni ostative all’iscrizione o necessità di integrare la documentazione concede 30 gg ai richiedenti per presentare memorie e documenti. Ulteriori 30 giorni sono dati per la valutazione della Prefettura. In assenza di iscrizione o risposta vale il silenzio rifiuto.

L’art 7 del DPR 361/2000 attribuisce alle Regioni il potere di riconoscimento della personalità giuridica quando le finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione

La regione Emilia Romagna ha istituito il proprio registro disciplinando la procedura con riduzione dei tempi (45 gg dalla domanda), previsione di adeguatezza del patrimonio (liquido: es deposito bancario vincolato) con vincolo di indisponibilità per ½ per esigenze gestionali (almeno 25.000,00 per associazioni e almeno 50.000,00 per fondazioni). E’ necessario dimostrare l’esistenza del patrimonio disponibile.

E’ ammissibile anche la presentazione di documenti l’impegno alla effettuazione di versamenti a favore dell’ente.

La disciplina regionale, pur avendo introdotto limiti patrimoniali quantitativi, non ha comunque innovato in tema di discrezionalità della valutazione.

Art. 4 co. 3 prevede poi che l’iscrizione sia disposta previa valutazione dello scopo e degli elementi patrimoniali, personali e dell’idoneità della dotazione patrimoniale al perseguimento delle finalità statutarie.

Per le Fondazioni, oltre all’art. 7 co. 2, interviene anche la  LR e Delibera di giunta 214/2004 che prevede il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni, attraverso l’invio di copia bilanci preventivi e consuntivi entro 15 gg dalla loro approvazione, corredati dalla relazione sull’attività programmata e svolta e l’invio annuale dello stato patrimoniale.

La Regione effettua il controllo dei documenti contabili inviati per verifica della congruità dei mezzi finanziari rispetto agli scopi.

La Regione ha il potere di chiedere chiarimenti sulla riscontrata inadeguatezza patrimoniale con connesso potere di revoca della personalità giuridica.

Nel Registro devono essere indicati:

la data dell’atto costitutivo

la denominazione

lo scopo

il patrimonio

la durata (se espressa nell’atto costitutivo)

la sede

il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

Inoltre, devono essere iscritte nel Registro:

le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, che devono essere approvate dalla Regione mediante apposito procedimento;

il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie;

la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;

le deliberazioni di scioglimento o i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione;

il cognome e nome degli eventuali liquidatori;

tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento (ad esempio fusioni e trasformazioni).

L’art 22 CTS, come sopra anticipato, introduce una nuova procedura per l’ottenimento della personalità giuridica in deroga al DPR 361/2000, mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 45 CTS: gestione a base territoriale mediante Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore).

Condizioni per l’iscrizione:

– rispetto delle norme di legge per la costituzione (art 16 cc)

– scopo possibile e lecito

– patrimonio non <15.0000,00 per associazione e non <30.000,00 per fondazioni

– stipula per atto pubblico notarile

Entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto costitutivo o della pubblicazione di un testamento che dispone una fondazione del Terzo settore (il testamento lo deve espressamente prevedere) il Notaio DEVE effettuare il deposito richiedendo l’iscrizione.

E’ demandata al Notaio la funzione di controllo di legalità (limitatamente ai requisiti previsti per gli enti del Terzo settore) e la verifica l’esistenza del patrimonio minimo.

E’ demandata all’ufficio del registro unico la verifica della regolarità formale della documentazione

Esecuzioni Immobiliari

Il Notaio Paolo Vincenzi e il Notaio Carlo Camocardi collaborano con il Giudice delle esecuzioni presso il Tribunale di Modena nelle operazioni di vendita che vengono loro delegate ai sensi dell’art. 591 bis del codice di procedura civile.

Per informazioni in merito alle singole procedure delegate, gli interessati possono contattare la

Dott.ssa Lisa Annovi al numero 340 8663456 oppure scrivendo alla mail esecuzioni.immobiliari@notai-associati.com.

Divisioni giudiziali

Il Notaio Paolo Vincenzi e il Notaio Carlo Camocardi collaborano con il Tribunale di Modena nelle operazioni che vengono loro delegate ai sensi dell’art. 790 del codice di procedura civile.

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