Per Terzo settore si intende il
complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione
del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti
costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante
forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio
di beni e servizi.
La definizione risponde alla
collocazione di tutti questi enti in uno spazio che non è nè della pubblica
amministrazione nè delle imprese. Questo spazio è definito anche “no profit”
per sottolineare che lo scopo con cui operano questi enti non è generazione di
profitto da distribuire tra gli associati.
Il D.Lgs 117/2017, denominato
Codice del Terzo Settore (CTS), ha ordinato e in parte riformato le varie
discipline contenute in diversi provvedimenti legislativi e ha individuato, elencandoli,
gli enti a cui si rivolge:
– organizzazioni di volontariato
(ODV);
– associazioni di promozione
sociale (APS);
– enti filantropici;
– imprese sociali;
– cooperative sociali;
– reti associative;
– società di mutuo soccorso;
– ogni altro ente costituito in
forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale
in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di
mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro
unico nazionale del Terzo settore.
L’art. 5 del CTS così dispone: Gli
enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività
di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale,
se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio,
le attività aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali
ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni;
b) prestazioni sanitarie
riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni
vigenti in materia;
e) prestazioni socio-sanitarie di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001,
e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e
formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53, e successive
modificazioni;
e) servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
f) interventi di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e
post-universitaria;
h) ricerca scientifica di
particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di
attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
j) comunicazione a carattere
comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.
223;
k) organizzazione e gestione di
attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo;
m) servizi strumentali ad enti del
Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per
cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai
sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) commercio equo e solidale, da
intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area
economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e
migliorare l’accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la
trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un
prezzo equo e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro
sicure, nel rispetto delle normative
stabilite dall’Organizzazione internazionale del
lavoro, di remunerare
in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre
un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di
impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile;
p) servizi finalizzati
all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e
delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del
decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed
integrazione sociale di stranieri;
s) agricoltura sociale, ai sensi
dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di
attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a
distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della pace tra i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei
diritti umani e dei diritti civili;
x) cura di procedure di adozione
internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni
pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Il Notaio fornisce consulenza e
assistenza per la costituzione degli enti del terzo settore, per la modifica
degli statuti al fine di adeguarli alle norme del CTS.
Riconoscimento della
personalità giuridica
Il CTS prevede, tra le altre
norme, anche una nuova procedura per il riconoscimento della personalità
giuridica delle associazioni che si va ad affiancare alla procedura già disciplinata
dal DPR 361/2000.
Il DPR 361/2000 dispone che l’acquisto
della personalità giuridica si ottenga mediante il riconoscimento determinato
dall’iscrizione nel registro istituito presso le Prefetture. Sono richiesti il
rispetto delle norme di legge per la costituzione previste dal codice civile (art.
16 cc), la costituzione con atto pubblico (art. 14 cc) e la definizione di uno
scopo possibile e lecito.
Inoltre è richiesto all’ente di
dotarsi di un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.
La Prefettura verifica, entro 120
gg dalla domanda, tutti i detti requisiti. In presenza di ragioni ostative
all’iscrizione o necessità di integrare la documentazione concede 30 gg ai
richiedenti per presentare memorie e documenti. Ulteriori 30 giorni sono dati per
la valutazione della Prefettura. In assenza di iscrizione o risposta vale il silenzio
rifiuto.
L’art 7 del DPR 361/2000 attribuisce
alle Regioni il potere di riconoscimento della personalità giuridica quando le
finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione
La regione Emilia Romagna ha
istituito il proprio registro disciplinando la procedura con riduzione dei
tempi (45 gg dalla domanda), previsione di adeguatezza del patrimonio (liquido:
es deposito bancario vincolato) con vincolo di indisponibilità per ½ per
esigenze gestionali (almeno 25.000,00 per associazioni e almeno 50.000,00 per
fondazioni). E’ necessario dimostrare l’esistenza del patrimonio disponibile.
E’ ammissibile anche la presentazione
di documenti l’impegno alla effettuazione di versamenti a favore dell’ente.
La disciplina regionale, pur
avendo introdotto limiti patrimoniali quantitativi, non ha comunque innovato in
tema di discrezionalità della valutazione.
Art. 4 co. 3 prevede poi che l’iscrizione
sia disposta previa valutazione dello scopo e degli elementi patrimoniali,
personali e dell’idoneità della dotazione patrimoniale al perseguimento delle
finalità statutarie.
Per le Fondazioni, oltre all’art.
7 co. 2, interviene anche la LR e
Delibera di giunta 214/2004 che prevede il controllo e la vigilanza
sull’amministrazione delle fondazioni, attraverso l’invio di copia bilanci
preventivi e consuntivi entro 15 gg dalla loro approvazione, corredati dalla
relazione sull’attività programmata e svolta e l’invio annuale dello stato
patrimoniale.
La Regione effettua il controllo
dei documenti contabili inviati per verifica della congruità dei mezzi
finanziari rispetto agli scopi.
La Regione ha il potere di
chiedere chiarimenti sulla riscontrata inadeguatezza patrimoniale con connesso
potere di revoca della personalità giuridica.
Nel Registro devono essere
indicati:
la data dell’atto costitutivo
la denominazione
lo scopo
il patrimonio
la durata (se espressa nell’atto
costitutivo)
la sede
il cognome, nome e codice fiscale
degli amministratori con indicazione di quelli ai quali è attribuita la
rappresentanza.
Inoltre, devono essere iscritte
nel Registro:
le modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto, che devono essere approvate dalla Regione mediante
apposito procedimento;
il trasferimento della sede e
l’istituzione di sedi secondarie;
la sostituzione degli
amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la
rappresentanza;
le deliberazioni di scioglimento
o i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione;
il cognome e nome degli eventuali
liquidatori;
tutti gli altri atti e fatti la
cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento (ad
esempio fusioni e trasformazioni).
L’art 22 CTS, come sopra
anticipato, introduce una nuova procedura per l’ottenimento della personalità giuridica
in deroga al DPR 361/2000, mediante il riconoscimento determinato
dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 45 CTS:
gestione a base territoriale mediante Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del Terzo settore).
Condizioni per l’iscrizione:
– rispetto delle norme di legge
per la costituzione (art 16 cc)
– scopo possibile e lecito
– patrimonio non <15.0000,00
per associazione e non <30.000,00 per fondazioni
– stipula per atto pubblico
notarile
Entro 20 giorni dal ricevimento
dell’atto costitutivo o della pubblicazione di un testamento che dispone una
fondazione del Terzo settore (il testamento lo deve espressamente prevedere) il
Notaio DEVE effettuare il deposito richiedendo l’iscrizione.
E’ demandata al Notaio la
funzione di controllo di legalità (limitatamente ai requisiti previsti
per gli enti del Terzo settore) e la verifica l’esistenza del patrimonio minimo.
E’ demandata all’ufficio del
registro unico la verifica della regolarità formale della documentazione